Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13741 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, (ud. 09/05/2017, dep.31/05/2017),  n. 13741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23291/2013 R.G. proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Tremiti 10, presso l’avv. Annalisa Pace,

rappresentato e difeso dall’avv. Domenico de Nardis giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia di Napoli della Compagnia di Gesù, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avv. Giovanni Pasanisi con studio in L’Aquila, via Guido

Polidoro 1, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo (L’Aquila), Sez. 2, n. 107/2/13 del 18 marzo 2013,

depositata il 4 giugno 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2017

dal Presidente Dott. Raffaele Botta;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Uditi l’avv. Rosa Ciricciano per delega per il Comune ricorrente e

l’avv. Giovanni Pasanisi per la parte controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento per ICI 2006 relativamente a due edifici sottoposti a vincolo storico-artistico – Palazzo (OMISSIS), detto (OMISSIS), sito in (OMISSIS) e Palazzo (OMISSIS), sito in (OMISSIS) – per i quali oltre all’agevolazione prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, convertito dalla L. n. 75 del 1993, l’ente religioso reclamava, rispetto al primo di essi, la riduzione dell’aliquota conseguente alla esecuzione di importanti lavori di manutenzione e rispetto al secondo l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per essere lo stesso collegato alla chiesa di (OMISSIS), alla sagrestia e alla cappellania studentesca e universitaria e in ragione della situazione di permanente dimora, alloggio e assolvimento delle funzioni ministeriali dei componenti sacerdoti.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune propone ricorso per cassazione con due motivi. L’ente religioso resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’ente locale lamenta l’omessa pronuncia “sul capo dell’appello comunale relativo alla determinazione del numero di vani catastali da assoggettare all’imposta”, affermando che il criterio di calcolo utilizzato dall’ente era conforme ad una norma del 2004 e non esito di una applicazione retroattiva del regolamento del 2009.

2. Il motivo non è fondato in quanto il giudice di merito non ha omesso di pronunciarsi sul punto, ma ha rigettato la deduzione difensiva dell’ente locale affermando che il criterio utilizzato in concreto dal Comune era quello cui faceva riferimento il regolamento del 2009 (applicato retroattivamente), mentre nulla avallava, ad avviso del giudice d’appello, “l’assunto dell’amministrazione attualmente appellante secondo cui tale criterio (od analogo) fosse contenuto nell’indicata Delib. Consiglio Comunale n. 82 del 2004”.

3. Con il secondo motivo di ricorso l’ente locale lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. d) e i) e dell’art. 2967 c.c., in quanto:

a) con riferimento all’immobile denominato “Palazzo (OMISSIS)” mancherebbe la prova che lo stesso fosse destinato allo “svolgimento di attività riconducibili a fattispecie suscettibili di esenzione”;

b) con riferimento all’immobile denominato “Palazzo (OMISSIS)” sarebbe stata riconosciuta la spettanza dell’agevolazione ICI sulla base di “una mera dichiarazione di parte… inerente alla ristrutturazione dell’immobile” in questione, senza considerare che a norma dell’art. 3 bis del Regolamento ICI, che il giudice avrebbe dovuto conoscere in base al principio iura novit curia, ben altre dovevano essere le condizioni necessarie per legittimare la riduzione attribuita.

4. Il motivo è prima inammissibile che infondato, essendo inteso ad ottenere una revisione del giudizio di merito che faccia prevalere la valutazione degli elementi di fatto considerata dalla parte su quella ritenuta dal giudice, la cui motivazione non è oggetto di specifica censura.

5. Si tratta in buona sostanza di considerazioni critiche che attengono al merito e si risolvono in larga parte nella diversa interpretazione che la parte, rispetto al giudice, ritiene sia corretto dare alla documentazione versata in atti, contestando in ultima analisi un accertamento di fatto che appare congruamente motivato e sotto questo aspetto, come già detto, nemmeno censurato.

6. Si tratta, peraltro, di considerazioni critiche non coerenti con il principio di autosufficienza, in particolare con riferimento al regolamento comunale. Quest’ultimo, invero, diversamente da quanto la parte ricorrente afferma, non risponde, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, al principio iura novit curia: “Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di un regolamento comunale”, ha affermato la Corte, “è necessario – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali (così come di quelli provinciali) tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti” (Cass. n. 18661 del 2006; v. nello stesso senso Cass. nn. 1893 del 2009 e 1391 del 2014)

7. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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