Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13741 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17670-2020 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato dagli avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO

SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 1277/2020 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato

il 13/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 1277/2020 depositato il 13-3-2020 il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso di S.E., cittadino della Nigeria – Edo State, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale, rilevato che il richiedente era fuggito dal suo Paese per motivi principalmente economici, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria e dell’Edo State, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: ” 1. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8″; “2. Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 14”. Con il primo motivo il ricorrente deduce di aver soggiornato in Libia per diverso tempo e si duole della mancata valutazione da parte del Tribunale del periodo di permanenza del ricorrente nei Paesi di transito, in violazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8. Rileva che nessuna indagine è stata svolta in tal senso, nonostante siano notori i costanti abusi, le violazioni dei diritti umani e le torture subite dai richiedenti asilo durante i loro viaggi, anche nei centri di detenzione in Libia. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la valutazione sulla credibilità deve essere effettuata in base ai criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e lamenta che il Tribunale non abbia utilizzato i suddetti criteri e non abbia svolto alcuna indagine ufficiosa nè per verificare la credibilità del narrato, nè per accertare la situazione del suo Paese, anche in relazione alle condizioni socio-politiche, in base a fonti aggiornate. Richiama numerose pronunce di merito dalle quali, a suo avviso, emerge un quadro drammatico della Nigeria, “con così scarso controllo sociale e protezione dei diritti di chi può essere perseguitato dai culti” (pag.8 ricorso), ed afferma che sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

4. Il primo motivo è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.

4.1. Le circostanze relative al periodo di permanenza del ricorrente nei Paesi di transito non sono state esaminate dal Tribunale e il ricorrente non indica quando, come e dove, nel corso del giudizio di primo grado, abbia chiesto la valutazione di quelle circostanze, ma si limita genericamente a richiamare quanto ha riferito in sede di audizione avanti alla Commissione, senza neppure precisare per quanto tempo si sia trattenuto in Libia, e a fatti notori sulle violenze che i richiedenti subiscono in Libia (cfr. Cass. n. 27568/2017; Cass. n. 3016/2019). L’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda.

5. Anche il secondo motivo è inammissibile.

5.1. In ordine al giudizio di credibilità, la censura non si confronta con la motivazione del decreto impugnato, nel quale è affermato che il ricorrente è fuggito per motivi prevalente economici, sia perchè, anche in base a quanto si espone in ricorso, l’unica ragione di fuga allegata era stata quella dei “problemi economici”. Circa la valutazione della situazione del Paese di origine, la doglianza concerne un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, adeguatamente motivato in base a COI aggiornate al 2019 (pag. n. 3 decreto). Tra l’altro il ricorrente neppure allega specificamente che in Nigeria vi sia una situazione di violenza indiscriminata, atteso che si limita a richiamare pronunce di merito ed allegare il quadro drammatico della Nigeria “con così scarso controllo sociale e protezione dei diritti di chi può essere perseguitato dai culti” (pag. 8 ricorso).

6. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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