Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13741 del 08/06/2010
Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 08/06/2010), n.13741
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.S.F., rappresentato e difeso dagli Avvocati
PROIETTI Fabrizio e Fabio Raponi, elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza Orazio Marucchi n. 5, presso lo studio del primo;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI Roma, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma depositata in data 7
dicembre 2005.
Udita, la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19
febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto l’accoglimento del
ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato Fabrizio Proietti, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LECCISI Giampaolo, il quale si è riportato alle conclusioni scritte.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza depositata il 7 dicembre 2005, il Giudice di pace di Roma dichiarava inammissibile il ricorso, della L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23, proposto da R.S.F. nei confronti del Comune di Roma.
Il Giudice di pace, rilevata la mancanza della relata di notifica dell’atto impugnato, osservava che non poteva procedere all’esame del merito dell’opposizione, non essendo in grado di determinare la data della notificazione del provvedimento impugnato e quindi la tempestività dell’opposizione.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso R. S.F. sulla base di un unico motivo; il Comune non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.
Il ricorrente rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata allegazione al ricorso della relata di notifica del provvedimento impugnato da parte dell’opponente non costituisce di per sè prova della non tempestività dell’opposizione, che possa giustificarne la dichiarazione di inammissibilità in limine litis, presupponendo tale provvedimento l’esistenza della prova positiva della tardività dell’opposizione e, d’altro canto, non prevedendo le citate disposizioni alcuna sanzione per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, della relata di notifica del provvedimento impugnato (Cass., n. 2084 del 1996; Cass. , S.U., n. 1006 del 2002).
Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto accolto.
Le Sezioni Unite di questa Corte, come esattamente rilevato dal ricorrente, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di opposizione all’ordinanza/ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, di per sè, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa ed inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile” (Cass., n. 1006 del 2002).
Il Collegio condivide tale principio, peraltro già seguito da numerose pronunce di legittimità (v., fra le tante, Cass., n. 16847 del 2004; Cass., n. 17671 del 2004).
Pertanto, poichè, all’evidenza, il Giudice di pace di Roma non si è attenuto al suindicato principio, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato deve essere conseguentemente cassato, con rinvio ad altro Giudice di pace di Roma, il quale provvederà a nuovo esame della opposizione proposta dal R., nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010