Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13741 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8035/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TILENNI COMMERCIALE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 19/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Presidente e Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento riguardante pretesa fiscale relativa da un avviso di recupero di credito di imposta che era ancora sub iudice.

Con la sentenza n. 65/18/09 impugnata in questa sede la CTR della Sicilia, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato la cartella opposta perchè alla data di esecutività del ruolo la controversia relativa all’avviso di recupero di credito di imposta “era già stata decisa in senso favorevole al contribuente anche se limitatamente alle sanzioni” dalla medesima CTR della Sicilia con sentenza n. 405/34/08.

Per la cassazione di questa sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di Tilenni Commerciale s.r.l., che non ha resistito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, lett. c), l’Agenzia ricorrente chiede a questa Corte di affermare che quando sul tributo oggetto di giudizio innanzi al giudice tributario si sia pronunciata la CTR – circostanza incontestata e conosciuta al giudice d’appello che ne ha dato atto in sentenza – la riscossione può essere avviata per l’ammontare riconosciuto dovuto dalla medesima C.T.R. e che in ogni caso errano i giudici d’appello nel ritenere che non possa essere richiesta alcuna somma quando il ricorso sia ancora sub iudice. La censura è fondata nei termini che seguono.

Secondo quanto risultante dalla sentenza impugnata (non censurata sullo specifico punto), nel procedimento avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di recupero di credito di imposta prodromico alla cartella impugnata in questa sede, la C.T.R. ha deciso in senso favorevole al contribuente “anche se limitatamente alle sanzioni”, quindi ha riconosciuto dovuto quanto richiesto per imposta ed interessi, escludendo solo la debenza delle sanzioni.

Alla fattispecie è applicabile ratione temporis il dettato del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, a norma del quale “anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui C prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale”.

Pertanto non solo è previsto che l’amministrazione possa richiedere in tutto o in parte le somme dovute anche quando la pretesa sia ancora sub indice, ma altresì che quando, come nella specie, sia intervenuta sentenza della C.T.R., il tributo con i relativi interessi può essere richiesto per l’ammontare determinato dalla C.T.R., con la conseguenza che nella specie l’Amministrazione poteva richiedere l’ammontare del credito e degli interessi, con la sola esclusione delle sanzioni (rispetto alle quali peraltro l’amministrazione ha affermato di aver già provveduto allo sgravio).

Ha pertanto errato il giudice di appello nell’annullare integralmente la cartella impugnata, che risulta validamente emessa con riguardo all’ammontare del credito e ai relativi interessi.

Nei termini che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito accogliendo solo parzialmente (cioè limitatamente alle sanzioni richieste con la cartella opposta) il ricorso introduttivo.

Atteso lo sviluppo e l’esito della lite si ritiene la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo solo limitatamente alle sanzioni richieste con la cartella opposta. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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