Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13740 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13740 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via del tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura Capitolina, rapp.to e
difeso dall’avv. Angela Raimondo e Antonio Ciavarella, giusta procura in atti—-Ricorrente
Contro
Spot Pubblicità s.r.I., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla
via Germanico 24, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Scavuzzo, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Luciana Rostelli , giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
111/37/10, depositata il 10/6/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/5/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Raimondo

per la ricorrente;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 31/05/2013

La controversia promossa da Spot Pubblicità s.r.l.

contro Roma Capitale ( già Comune

di Roma) è stata definita con la decisione in epigrafe, con cui è stato dichiarato estinto il
procedimento per definizione agevolata.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente Il
relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il

siglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con decisione delle SS.UU. 5698/2012 cui questo collegio Corte aderisce, si è affermato
che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc.
civ., costituisce onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione
e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso; la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un
verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i
momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla
Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata),
la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. Si è altresì ritenuto
altresì che il ricorso non può dirsi inammissibile quand’anche difetti una parte formalmente
dedicata all’esposizione sommaria del fatto, se l’esposizione dei motivi sia di per sè autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al
ricorso stesso.
Alla luce di tali principi inammissibile è il motivo di ricorso con il quale si assume il difetto
di giurisdizione del giudice tributario in quanto privo della esposizione sommaria dei fatti di
causa.
Ammissibile e fondato è il secondo motivo con il quale la ricorrente censura la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ed invero l’art. 5 comma 3 della delibera 31/2008 del Comune di Roma, emessa in attuazione dell’art. 13 comma 2 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, prevede che ai fini della
conclusione del procedimento giurisdizionale, nell’ipotesi in cui si sia perfezionata la definizione agevolata,la parte che originariamente ha proposto la controversia sia tenuta a pre-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 2

presidente ha fissato l’udienza del 9/5/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Con-

sentare, avanti la competente commissione tributaria l’atto di rinuncia alla prosecuzione del
giudizio debitamente sottoscritto dalla controparte per accettazione.
Va pertanto cassata la decisione impugnata con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, laddove la estinzione del giudizio risulta dichiarata sulla base della sola
istanza di cessata materia del contendere depositata dalla società controricorrente.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio anche per le spese del presente giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 9/5/2013
Presidente

P.Q.M.

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