Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13740 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17336-2020 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI, 4,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLA ATTISANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO GERACI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI PALERMO;

-intimata –

avverso la sentenza n. 2235/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 2235-2019 pubblicata il 15-11-2019 la Corte D’Appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da T.M., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il suo ricorso avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese a causa del conflitto tra l’etnia (OMISSIS), a cui appartiene, e le altre etnie (OMISSIS) e (OMISSIS), nonchè di avere lasciato Accra, dopo aveva vissuto per circa 9 anni, perchè aveva intrattenuto una relazione con una ragazza contro il volere dei suoi familiari. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale e geo-politica del Ghana, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

3. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce che la Corte di merito ha erroneamente interpretato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), e il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, omettendo di valutare la grave instabilità del suo Paese, nonchè le effettive conseguenze penali che il ricorrente subirebbe, in caso di rimpatrio, a causa della gravidanza della giovanissima fidanzata. Deduce che la motivazione della sentenza è meramente apparente, per non aver la Corte di merito valutato il contesto culturale e socio-economico del suo Paese. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e omesso esame di un fatto decisivo, si duole dell’omessa valutazione della rilevanza del suo soggiorno in Libia, paese di transito, e della sua attuale situazione lavorativa. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), si duole dell’omessa valutazione della documentazione allegata alle memorie difensive D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 4, relativa alla sua situazione lavorativa che assume stabile e duratura e da cui si evince l’impegno di inclusione sociale e l’alto grado di integrazione raggiunto in Italia. Con il quarto motivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, richiamando la pronuncia n. 4455/2018 di questa Corte, rilevando che era stato omesso il giudizio comparativo e non era sta considerata la situazione del Pase di origine, dove non sussistono condizioni minime per una vita dignitosa, e il suo inserimento sociale e lavorativo in Italia.

4. Il primo motivo è inammissibile.

4.1. La Corte d’appello ha ritenuto inattendibile il racconto del ricorrente circa lo scontro tra etnie e ha approfonditamente esaminato, dato che non era stato fatto dal Tribunale, le fonti di informazioni su scontri tra etnie nel nord del Ghana (pag.6, 7 e 8 della sentenza impugnata) senza reperire riscontri, rimarcando, tra l’altro, che il richiedente si era recato ad Accra, capitale del Ghana, dove era rimasto per nove anni, senza alcuna ripercussione collegabile allo scontro tra etnie. Quanto al rischio paventato dal richiedente di essere arrestato per la relazione con una giovane donna rimasta incinta, la Corte di merito ha affermato che, in base alle fonti citate in sentenza, il sistema giudiziario penale del Ghana offre adeguati strumenti di tutela.

Le argomentazioni di cui al ricorso sono sostanzialmente dirette ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito, riproponendo il ricorrente, inammissibilmente, la propria ricostruzione delle vicende, diversa da quella motivatamente effettuata dalla Corte di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019).

5. Anche il secondo motivo è inammissibile.

5.1. La Corte d’appello ha esaminato la circostanza del soggiorno in Libia del richiedente, in relazione alla misura della protezione umanitaria, ed ha affermato che egli vi aveva soggiornato per un periodo limitato- sei mesi-, e non aveva allegato di aver subito violenze. La Corte di merito ha inoltre ritenuto che la permanenza in Libia non integrasse circostanza idonea a impedire il rimpatrio in Ghana, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 31676/2018) che è pertinente, contrariamente a quanto assume il ricorrente. Per ciò che concerne la censura sulla rilevanza del vissuto del ricorrente in Libia, si tratta di circostanza non menzionata nella sentenza impugnata. Il ricorrente espone di averla riferita in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale, ma non specifica, come avrebbe dovuto in osservanza del principio di autosufficienza, se, dove e quando, nei giudizi di merito, il suddetto fatto sia stato allegato (pag. n. 9 ricorso) come fattore di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria, in ragione delle conseguenze traumatiche personali conseguitene (Cass. n. 18679/2017). L’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. n. 3016/2019). La doglianza di cui si sta trattando è pertanto inammissibile.

6. Parimenti inammissibili sono i motivi terzo e quarto.

6.1. Il ricorrente non indica in dettaglio quale sia il contenuto dei documenti il cui esame assume omesso, affinchè il Collegio ne possa valutare la decisività. L’inserimento sociale e lavorativo è stato valutato dalla Corte di merito solo a livello ipotetico, senza dare conto che detto inserimento sia stato effettivamente allegato e provato dal richiedente.

La genericità delle deduzioni sul punto da parte del ricorrente, che si limita a richiamare una memoria senza precisarne data e modalità di produzione e documenti il cui contenuto indica come comprovante lavoro stabile e duraturo, ma senza concrete e specifiche precisazioni, non consente di ritenere efficacemente censurata la decisione sul punto (cfr. Cass. n. 14784 del 15/07/2015 e Cass. n. 18679 del 27/07/2017). La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n. 29459/2019 citata, in conformità a Cass. n. 4455/2018) e la censura si risolve, sotto altro profilo di inammissibilità, in una sostanziale richiesta di riesame del merito.

7. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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