Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13740 del 08/06/2010
Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13740
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, e domiciliato presso gli Uffici di questa in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
G.M., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dall’Avv. CANNAVO Domenico,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo Corridoni, n. 14,
presso lo studio dell’Avv. Daniela Ceci;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Fabriano in data 24
febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha
concluso per il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica
udienza o, in subordine, perchè sia sollevata questione di
legittimità costituzionale, conclusioni alle quali si è riportato,
in Camera di consiglio, il Sostituto Procuratore Generale dott.
Giampaolo Leccisi.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 24 febbraio 2006, il Giudice di pace di Fabriano, pronunciando sul ricorso proposto da G.M. nei confronti del Ministero dell’interno, ha accolto l’opposizione e annullato il verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia stradale di Ancona in data 9 maggio 2005 per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, rilevando che per l’accertamento dell’infrazione era stata utilizzata un’apparecchiatura “telelaser” non sottoposta ad adeguata taratura, ed ha compensato le spese processuali;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Ministero dell’interno ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 gennaio 2007, sulla base di un motivo;
che l’intimato ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’unico motivo censura violazione e falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45 e art. 142, comma 6, e degli artt. 192 e 345 reg. esec. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1995, n. 495), in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;
che il motivo è manifestamente fondato;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23978), in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura: tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie;
che, pertanto, ha errato il Giudice di pace ad accogliere l’opposizione sul rilievo che il telelaser, con cui è stato accertato il superamento dei limiti di velocità, non era stato sottoposto a taratura periodica;
che la sentenza impugnata deve essere cassata;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione proposta dal G.;
che le spese del giudizio di cassazione (le uniche sulle quali occorre provvedere, non constando che l’Amministrazione si sia costituita per il tramite dell’Avvocatura dinanzi al Giudice di pace) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’opposizione proposta da G. M.. Condanna il G. al pagamento delle spese processuali sostenute dal Ministero ricorrente, che liquida in Euro 400,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010