Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13740 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7502/2010 proposto da:

P.G., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BORGHESE 3, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PESCE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), EQUITALIA GERIT SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 128/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Presidente e Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PESCE che ha chiesto la

cessazione della materia del contendere;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento in subordine

cessazione della materia del contendere.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

P.G. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che non ha resistito) per la cassazione della sentenza n. 128/22/09 con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella relativa a Iref e addizionali comunale e regionale relative all’anno 2002, la CTR del Lazio, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente – il quale aveva sostenuto di aver aderito al condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, accoglieva l’appello dell’Ufficio affermando che non poteva nella specie ritenersi operante il condono, perchè il contribuente non aveva versato l’intera somma all’uopo richiesta ed inoltre che, a differenza di quanto affermato dal predetto ricorrente, non si era formato il giudicato sull’annullamento del diniego di condono in quanto nella precedente sentenza n. 355/39/07, non impugnata, invocata dal contribuente la CTP di Roma non si era pronunciata sul condono, limitandosi a dichiarare che non doveva procedersi a fermo amministrativo in relazione alle iscrizioni di natura tributaria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Col primo motivo, deducendo vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente si duole del fatto che i giudici di appello abbiano in poche righe “liquidato” la questione della inammissibilità o improcedibilità dell’appello proposta da esso ricorrente per cessata materia del contendere in relazione al passaggio in giudicato della sentenza n. 355/39/07 pronunciata dalla C.T.P. di Roma, non impugnata, che avrebbe accolto il ricorso proposto avverso il diniego di condono.

La censura presenta diversi profili di inammissibilità.

Innanzitutto il vizio di motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, mentre nella specie il ricorrente non indica precisamente quale “fatto” controverso e decisivo sarebbe stato trascurato dal giudice d’appello, ma si limita a dolersi del fatto che la questione della inammissibilità dell’appello per intervenuta cessazione della materia del contendere, da esso ricorrente proposta, abbia occupato solo una decina di righe nella sentenza impugnata (circostanza in sè assolutamente non significativa, specie con un codice di rito che richiede motivazioni concise e succinte) ed a contrapporre, alla interpretazione della sentenza n. 355/39/07 fornita dai giudici d’appello, una propria diversa interpretazione non supportata da alcuna valida argomentazione, se non quella che “non si capirebbe” nella citata sentenza il motivo della declaratoria di non doversi procedere a fermo amministrativo se non fosse stato accolto il diniego di condono, argomentazione, questa, generica e totalmente prescindente dal testo della sentenza in questione, che non risulta depositata unitamente al ricorso in questa sede e (neppure in parte) riprodotta o richiamata in passaggi salienti nell’attuale ricorso, senza che, peraltro, nel predetto ricorso neppure si affermi che detta sentenza è stata prodotta nel giudizio di merito indicando il “momento” processuale di tale produzione.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, il ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano ritenuto che la fattispecie agevolativa di cui al citato art. 9 bis, possa ritenersi perfezionata solo col pagamento dell’intero importo dovuto così che anche l’omesso pagamento di una sola rata comporterebbe il mancato perfezionamento della sanatoria.

La censura è infondata alla luce dell’ormai granitica giurisprudenza di questo giudice di legittimità secondo la quale il condono previsto dalla L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate della L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive (v. tra numerose altre Cass. n. 10650 del 2013).

Il ricorso deve essere pertanto respinto. Poichè la giurisprudenza citata si è stabilizzata in epoca successiva alla proposizione del ricorso in esame, si ritiene di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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