Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1374 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 26/01/2010), n.1374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la decisione n. 106/11/06 della Commissione tributaria

regionale di Bari, emessa il 15 dicembre 2006, depositata il 16

febbraio 2007, R.G. 2141/05;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Nunzio Wladimiro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il ricorso è stato notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. ma l’Agenzia ricorrente non ha prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario;

ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile (cfr.

Cassazione civile n. 13760 del 12 giugno 2007) senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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