Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1374 del 22/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1374
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29872-2018 proposto da:
L.G.M.F., L.G.S., L.G.S.,
L.G.L., L.G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato RUSSO GIOVANNI;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
CLEMENTINA, CIACCI PATRIZIA, MASSA MANUELA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2574/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata
il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Foggia con sentenza n. 2574/2018, in sede di procedimento ex art. 445-bis c.p.c., aveva dichiarato la sussistenza del requisito sanitario in capo al de cuius L.G.C. (e per lui in giudizio gli eredi L.G.L., L.G.M.F., L.G.S., L.G.S. e L.G.G.) relativo alla indennità di accompagnamento dal 5.12.2012 al 31.12.2015 ed aveva integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio, in considerazione dell’accertamento del requisito sanitario da epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa. Avverso tale ultimo capo della decisione, relativo alla compensazione delle spese, gli eredi dell’assistito proponevano ricorso affidato ad un solo motivo.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
L.G.L., L.G.M.F., L.G.S., L.G.S. e L.G.G. depositavano successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1) Con unico motivo era dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Rilevavano i ricorrenti l’errata statuizione sulla compensazione delle spese in ragione del principio di causalità.
Il motivo risulta infondato.
Questa Corte ha chiarito che “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass.n. 19613/2017).
La decisione compensativa risulta peraltro coerente e rispettosa dei principi espressi (Cass. n. 1997/2015; Cass.n. 24531/2010; Cass.n. 1422/2006) in tema di adeguata motivazione da parte del giudice sulla scelta adottata poichè, nel caso in esame, il tribunale aveva posto a fondamento della compensazione l’accertamento del requisito sanitario da epoca successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa. Il ragionevole supporto argomentativo della scelta di compensare le spese esprime la valutazione di merito del giudice non più sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l’applicazione dell’art. 152 disp. attuaz. c.p.c..
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 30 maggio, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021