Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1374 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15101/2018 proposto da:

O.S., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Don G.

Minzoni, 9 presso lo studio dell’avvocato Luponio Riccardo che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/10/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto da Samson O. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di svolgere il mestiere di sarto e una sera aveva chiuso il negozio senza staccare il ferro da stiro, così da causare un incendio che si era propagato anche nei negozi limitrofi, trattandosi di una specie di mercato della moda. Per l’accaduto era stato accusato il padrone del suo negozio, che gli chiese di prendersi la responsabilità, ma il ricorrente consigliato dai suoi amici non si recò al posto di polizia per assumersi la responsabilità, perchè non era in grado di pagare i danni e così, alla fine, era scappato dalla Nigeria.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sulla reale situazione politico sociale in Nigeria, al fine di verificare la fondatezza del timore di persecuzione personale e diretta nel paese d’origine; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione delle norme sulla protezione internazionale atteso il quadro di sicurezza estremamente critico del paese; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione delle norme sul riconoscimento della protezione sussidiaria, specie nei confronti dei cittadini nigeriani coinvolti in dispute personali o ritenuti responsabili, dai capi villaggio di condotte negative; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione delle norme sul riconoscimento della protezione umanitaria per la condizione personale di estrema vulnerabilità in cui si troverebbe il ricorrente una volta rimpatriato, perchè minacciato di morte dagli appartenenti al villaggio nativo.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto manca una critica specifica alla sentenza impugnata, nè vengono indicati gli specifici atti persecutori e gli specifici motivi di persecuzione la cui valutazione sarebbe stata omessa dal Tribunale.

Il secondo motivo è inammissibile, per mancata indicazione delle norme violate, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, e perchè manca una censura specifica al ragionamento decisorio del giudice del merito.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè manca una critica specifica alla sentenza impugnata, risolvendosi il motivo di censura in una generica doglianza alla decisione adottata dal tribunale.

Il quarto motivo è inammissibile, perchè non viene aggredita specificatamente alcuna ratio decidendi relativa al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, infatti, la censura si sostanzia in un mero dissenso rispetto alla pronuncia adottata, sia sul profilo della vulnerabilità che sul profilo dell’integrazione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte del controricorrente, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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