Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1374 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2018, (ud. 14/09/2017, dep.19/01/2018),  n. 1374

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza non definitiva n. 577/14 la Corte d’appello di Trieste, in totale riforma della sentenza di rigetto emessa in prime cure dal Tribunale di Gorizia, dichiarava illegittimo il licenziamento disciplinare intimato il 7.9.09 da Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A. a P.L. (per avere egli giocato a tennis, sia pure al di fuori dell’orario lavorativo, in un periodo in cui aveva ottenuto dalla società di essere adibito a mansioni meno gravose) e ne ordinava la reintegra nel posto di lavoro, rinviando al prosieguo del giudizio la quantificazione del risarcimento dovuto L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

2. Tale quantificazione veniva poi effettuata con sentenza definitiva n. 191/15.

3. Statuiva la Corte territoriale che erano state confermate la veridicità della patologia (spondilo-discoartrosi lombare di natura degenerativa con protrusioni discali e focalità erniaria in L4-L5) per cui P.L. aveva chiesto ed ottenuto di essere adibito a mansioni meno gravose; riteneva, altresì, l’incompatibilità di tale malattia con le mansioni di bilanciatore anteriormente svolte dal dipendente (che implicavano la movimentazione di carichi pesanti). Infine, sempre i giudici d’appello accertavano che non era emerso che il giocare a tennis avesse aggravato o fosse suscettibile di aggravare la malattia del lavoratore e che, ad ogni modo, ove pure si fosse ravvisata un’ipotesi di sua responsabilità disciplinare, la sanzione irrogata sarebbe stata sproporzionata.

4. Per la cassazione di entrambe le sentenze ricorre NIDEC ASI S.p.A. (già Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.) affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

5. P.L. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte controricorrente in base al verbale di conciliazione sindacale intervenuto fra le parti il 27.3.15, con il quale il lavoratore ha aderito alla procedura di mobilità nelle more intervenuta in azienda.

Invero, la clausola di riserva che si legge in tale verbale (“fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto sancito e quanto dovuto dalla Nidec Asi S.p.A. al P. in esito alla sentenza non definitiva della Corte d’appello di Trieste”), se lascia impregiudicati i diritti del lavoratore derivanti dall’esito della controversia in oggetto, non perchè questo di per sè esclude il simmetrico diritto della Nidec Asi S.p.A. di impugnare le sentenze a lei sfavorevoli emesse nell’ambito di tale contenzioso.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, in riferimento alla L. n. 604 del 1966, art. 3, e art. 2119 c.c., nonchè violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale, travisando gli elementi documentali in atti e pronunciando extra petitum, non ha considerato che con la contestazione disciplinare la società aveva inteso addebitare al lavoratore l’incompatibilità della patologia denunciata con l’attività sportiva da lui praticata, a prescindere dal rilievo se tale condizione patologica avesse o meno natura professionale; pertanto, essa aveva contestato a P.L. due alternativi profili di addebito, il primo attinente alla contraddizione fra gravità dello stato patologico e condotta extralavorativa e il secondo alla possibilità che la seconda aggravasse il primo.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2118,2104 e 2105 c.c., in riferimento alla L. n. 604 del 1966, art. 3, degli artt. 2110 e 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18, art. 2697 c.c., e artt. 115 e 116 c.c., nonchè omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, per avere i giudici d’appello negato che il lavoratore dovesse comunicare all’azienda il miglioramento del proprio stato fisico (reso palese dal poter giocare a tennis) e per aver escluso che tale attività avesse creato le condizioni per aggravare la patologia del P.; prosegue il motivo con il criticare la sentenza non definitiva nella parte in cui non ha tenuto conto della lettera in base alla quale il lavoratore si era impegnato a comunicare alla società un eventuale mutamento dello stato clinico tale da consentire una reintegra nelle originarie mansioni o in altre equivalenti, così come non ha considerato che il lavoratore non aveva alcun diritto al richiesto mutamento di mansioni o alla sua conservazione, tanto più nel momento in cui le sue condizioni cliniche erano migliorate, come lo stesso P. aveva riferito al CTU; i giudici di secondo grado non hanno considerato prosegue il ricorso – che, non essendo stato provato alcun nesso causale tra le originarie mansioni e la lamentata patologia, non poteva la Corte di merito ritenere che l’eventuale riassegnazione del P. alle mansioni originarie di bilanciatore potesse influire sulle sue condizioni di salute; in breve, al di là di quello che poteva essere il proprio convincimento circa il miglioramento della malattia, il lavoratore aveva l’obbligo di comunicarlo e comunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, un aggravamento effettivo od anche soltanto potenziale d’una malattia comune (come quella di cui soffriva il P.) avrebbe avuto una rilevanza disciplinare per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, a prescindere dal fatto che della potenziale idoneità pregiudizievole dell’attività sportiva il dipendente fosse o meno consapevole; inoltre, era stata raggiunta la prova che l’attività sportiva del P. non era sporadica (avendo giocato a tennis per un’ora quattro volte in una settimana) ed era stata praticata senza risparmio di energie, con un’intensità di sforzo per nulla marginale, sicchè sarebbe stato onere del lavoratore – e non del datore di lavoro – dimostrare la compatibilità della pratica del tennis con la patologia sofferta e che quest’ultima, lungi dal derivare dalla gravosità delle mansioni lavorative, non dipendesse, invece, proprio dall’impegno sportivo, considerato che lo stesso CTU aveva ipotizzato che l’artropatia degenerativa vertebrale del P. fosse incompatibile con la pratica del tennis.

2.3. Il terzo motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 1175,1375,2118,2104 e 2015 c.c., in riferimento alla L. n. 604 del 1966, art. 3, e dell’art. 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, e dell’art. 10 c.c.n.l. per le aziende metalmeccaniche, là dove i giudici d’appello hanno ritenuto comunque sproporzionata la sanzione espulsiva irrogata al lavoratore.

3.1. Il primo motivo è infondato.

Il vizio di extrapetizione sussiste soltanto ove il giudice pronunci su domande od eccezioni non proposte e non anche quando – in ipotesi – malamente interpreti il senso e la rilevanza delle difese fatte valere dalle parti.

Nè si possono denunciare in sede di legittimità ipotetici travisamenti o mancate valutazioni di determinati elementi probatori od erronee interpretazioni dell’elaborato peritale (v. nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – applicabile ratione temporis viste le date di deposito delle sentenze impugnate – secondo l’esegesi fornitane da costante giurisprudenza di questa S.C.: cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 8053/14).

Nè sussiste il denunciato vizio di omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio consistente nell’esistenza o meno del dovere del lavoratore di non peggiorare o comunque mettere a repentaglio – giocando a tennis – le proprie condizioni fisiche: l’esistenza o meno d’un dato dovere all’interno d’un rapporto complesso come quello di lavoro costituisce non accertamento di fatto, ma valutazione di diritto.

Inoltre, la necessità – nel caso di specie – di detta valutazione è comunque superata dalle considerazioni esposte nel paragrafo che segue.

3.2. Il secondo motivo è infondato.

Preliminarmente è opportuno segnalare che non sono conferenti le sentenze di questa S.C. nn. 17625/14 e 9474/09 evocate nel corso della discussione, perchè in realtà aventi ad oggetto attività (lavorative per conto terzi) svolte dal dipendente durante un periodo di assenza per malattia, mentre nel caso in esame risulta che l’attività ludico-sportiva (giocare a tennis) è stata svolta dall’odierno controricorrente (al di fuori dell’orario di lavoro) in un periodo in cui non era assente per malattia, ma regolarmente in servizio.

Va poi precisato che è stata esclusa la natura professionale della patologia de qua e che la Corte di merito non ha asserito che l’eventuale riassegnazione del P. alle mansioni originarie di bilanciatore potesse influire negativamente sulle sue condizioni di salute, essendosi soltanto limitata a segnalare che la società, ove avesse dubitato della reale e attuale incompatibilità fra la malattia e le originarie mansioni del dipendente, ben avrebbe potuto riassegnargliele se egli vi fosse risultato idoneo all’esito di apposita visita medica.

Ad ogni modo – deve osservarsi – oggetto di lite non è l’accertamento del diritto della società ricorrente di riassegnare al proprio dipendente le originarie mansioni, ma soltanto la verifica della sussistenza, o non, della giusta causa dell’intimato licenziamento.

Ancora, i giudici d’appello hanno condiviso – con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità – le conclusioni cui è pervenuto il CTU.

Questi, dopo aver confermato la veridicità e la natura della patologia del lavoratore ed escluso che egli ne fosse guarito (al più, secondo l’ausiliare, poteva attraversarne singoli intervalli temporali libero da dolore e limitazioni di movimento), ha concluso che, al di là di considerazioni teoriche sull’idoneità lesiva del tennis, non emergevano dati concreti che consentissero di individuare e quantificare un pregiudizio effettivo od anche solo potenziale alle condizioni di salute dell’odierno controricorrente derivante dalla predetta attività per come da lui praticata.

In altre parole, all’esito degli accertamenti di merito non è emersa un’incompatibilità neppure potenziale fra l’attività ludico-sportiva e la dinamica dell’artropatia degenerativa vertebrale del lavoratore.

Pertanto, correttamente i giudici d’appello hanno escluso la prova (del cui onere è gravato il datore di lavoro) di qualsivoglia ipotesi di responsabilità disciplinare, non risultando che P.L. avesse mentito alla società, nè che le avesse carpito indebiti vantaggi in termini di assegnazione a determinate mansioni, nè che avesse aggravato od esposto a rischio di aggravamento le proprie condizioni di salute, nè che avesse contravvenuto a prescrizioni o consigli dei medici curanti, nè – infine – che avesse omesso di comunicare alla società ricorrente una guarigione dalla patologia (anch’essa espressamente esclusa dal CTU) o un suo stabile miglioramento tale da farlo tornare idoneo alle precedenti e più gravose mansioni.

In base a questi presupposti, si rivela non conferente il richiamo di Cass. n. 144/15 in tema di violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2015 c.c., e dei principi di correttezza e buona fede, sentenza pur riferita ad un’analoga vicenda nella quale – però – era emerso all’esito dell’istruttoria che l’attività sportiva praticata dal dipendente era effettivamente suscettibile di aggravarne le condizioni fisiche (il che, invece, non è emerso nel caso in esame).

3.3. Il terzo motivo è improcedibile per un verso, irrilevante per l’altro.

E’ improcedibile nella parte in cui denuncia una violazione di c.c.n.l. senza però depositarne il testo integrale, ma solo un estratto.

Invero, per costante giurisprudenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 4350/15; Cass. n. 2143/2011; Cass. 15.10.10 n. 21358; Cass. S.U. 23.9.10 n. 20075; Cass. 13.5.10 n. 11614), nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale della fonte convenzionale, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c..

Nè a tal fine basterebbe la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tale atto sia stato eventualmente depositato, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ex aliis, Cass. n. 27228/14), il che nel caso di specie non è avvenuto.

Il motivo è poi, per altro verso, irrilevante perchè, una volta assodato (alla stregua delle considerazioni svolte nel paragrafo che precede sub 3.2.) che l’odierno controricorrente non è responsabile di alcun illecito disciplinare, viene superato ogni potenziale discorso in tema di sproporzione della sanzione irrogatagli, che i giudici d’appello avevano speso come mera motivazione alternativa.

4.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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