Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1374 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3434/2015 proposto da:

A.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASALE

STROZZI 33, presso lo studio dell’avvocato POTITO FLAGELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO FASANELLA, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AL.AN., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALFREDO RICCARDI, giusta procura in calce alla memoria difensiva;

– resistente –

e contro

COFIN COMPAGNIA FINANZIARIA INDUSTRIALE S.R.L., AL.PA.,

FIN SPORT S.R.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOLA, emessa e depositata il

14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, esaminata la tempestiva istanza per regolamento necessario di competenza proposta da A.A.M., nata a (OMISSIS), avverso l’ordinanza in data 14.1.2015 con la quale il Tribunale di Nola, nel giudizio r.g. 4373/2002 tra la Al.Am. e A., in precedenza sospeso, ha rigettato l’istanza di prosecuzione del giudizio, dalla stessa proposta;

– vista la memoria difensiva depositata dall’ Al.;

– vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato;

– disposta ed espletata, previa adozione di ordinanza interlocutoria in tal senso, la rinnovazione della notifica del ricorso per regolamento di competenza nei confronti di Al.Pa. e della Fin Sport s.r.l., in quanto inizialmente andata a buon fine nei soli confronti del sig. Al.An. e della Cofin s.r.l.;

considerato in fatto che:

– Al.An. ha convenuto in giudizio nel 2002 la A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni procuratigli per aver posto in esecuzione alcuni titoli; l’ A. ha proposto domande riconvenzionali nei confronti dell’ Al. e di una società successivamente intervenuta, con le quali chiede il saldo del corrispettivo di oltre 18 milioni di Lire dovutole per l’acquisto da parte dell’A. di una quota societaria;

– il processo civile tra le parti è stato sospeso dal Tribunale di Nola con provvedimento ex art. 295 c.p.c., fino all’esito del giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, che vedeva coinvolte come imputati le stesse parti e il marito dell’ A., avente ad oggetto i fatti per cui è causa ed in particolare la liceità o meno delle pattuizioni private intercorse tra le parti;

– il procedimento penale si concludeva con la piena assoluzione, perchè il fatto non sussiste, della A., del marito e dell’ Al. dal reato di trasferimento fraudolento di valori, con sentenza divenuta irrevocabile il 12.1.2014;

– l’ Al. veniva condannato in primo grado per il reato di calunnia, in appello il predetto reato era dichiarato estinto per intervenuta prescrizione ed avverso la sentenza di appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione;

– intervenuta la definitività della sentenza di assoluzione concernente il reato principale, l’ A. presentava istanza di prosecuzione del processo che veniva rigettata dal giudice adito con l’ordinanza qui impugnata, nella quale si affermava che in relazione all’imputazione per il reato di calunnia a carico dell’ Al. risultava essere stato proposto ricorso per cassazione e che, essendo anch’essa strettamente connessa alla questione relativa alla liceità delle pattuizioni oggetto del giudizio non sussistessero i presupposti per la riassunzione;

– con memoria ex art. 378 c.p.c. l’ Al. espone che nelle more il giudizio penale di calunnia veniva definito in cassazione, che annullava la sentenza quanto agli effetti civili rinviando al giudice competente in grado di appello, e che tale giudizio non veniva riassunto da alcuno; che il giudizio civile promosso dall’ A. veniva invece riattivato con decreto del Tribunale di Nola. Chiedeva quindi che, essendo venuto meno l’interesse ad una pronuncia sulla legittimità della ordinanza del 15.1.2015 del medesimo giudice, si dichiarasse la sopravvenuta cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese del presente giudizio. Allegava alcuni documenti;

– con memoria ex art. 378 c.p.c., invece, la A. insiste per l’integrale accoglimento del ricorso per regolamento necessario di competenza sussistendone i presupposti, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese.

Tutto ciò premesso, il regolamento proposto deve ritenersi in primo luogo ammissibile, in quanto il regolamento necessario di competenza costituisce il rimedio impugnatorio dei provvedimenti concernenti la sospensione del procedimento per qualsiasi motivo, comprese le ragioni di pregiudizialità (Cass. n. 27958 del 2013).

Esso appare inoltre fondato:

– il provvedimento impugnato contiene il diniego della istanza di prosecuzione del giudizio;

– il Procuratore Generale osserva che la motivazione appare solo apparente ed apodittica;;

– in nessun conto si può tenere ai fini della declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la documentazione con la quale il controricorrente vorrebbe provare la prosecuzione del giudizio, priva di alcuna ufficialità;

– nel momento in cui è stata rigettata l’istanza di riassunzione del giudizio civile tra le parti, nel procedimento penale era ancora pendente soltanto l’imputazione per calunnia, del tutto autonoma rispetto a quelle eventualmente connesse con il procedimento civile, e pertanto la residua pendenza di parte del procedimento penale non giustificava in ogni caso il permanere della sospensione (v. Cass. n. 27958 del 2013, che pone in rilievo come una prolungata sospensione, laddove non più giustificata dall’esigenza di un accertamento pregiudiziale, si pone anche in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.).

Il ricorso per regolamento necessario di competenza sul provvedimento che nega la riassunzione del giudizio va pertanto accolto, e la causa rimessa per la prosecuzione al giudice a quo, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio di merito; rimette gli atti per la prosecuzione al Tribunale di Nola, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del presente regolamento di competenza, dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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