Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13739 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, (ud. 03/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 902/2013 proposto da:

T.S. in proprio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOMMASO

SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS

MANGELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MANLIO MAGLIO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA PERUGIA SPA, EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimati –

Nonchè da:

EQUITALIA CENTRO SPA in persona del Responsabile del contenzioso

esattoriale e legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CAVALIER D’ARPINO 8, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

T.S. in proprio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOMMASO

SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE SANCTIS

MANGELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MANLIO MAGLIO giusta delega in calce;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

EQUITALIA PERUGIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2012 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 14/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAGLIO per delega dell’Avvocato DE

SANCTIS MANGELLI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato VARI’ per delega

dell’Avvocato FRONTICELLI BALDELLI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.S. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 101/4/12, depositata il 14/5/2012, che ha respinto l’appello e confermato la decisione di primo grado, parzialmente favorevole alla contribuente, con cui era stata accertata l’illegittimità dell’impugnata iscrizione di ipoteca, su immobili di proprietà, limitatamente al credito di Euro 26.289,23 recato dalla cartella di pagamento n. (OMISSIS), perchè notificata, con motivazione non intelligibile, “in luogo diverso da quello di residenza della contribuente”, essendo risultate le altre cinque cartelle esattoriali ritualmente notificate tramite il servizio postale.

La CTR, in particolare, rilevava l’infondatezza dell’appello proposto dalla T., e di quello proposto in via incidentale da Equitalia Umbria s.p.a., che investiva il capo della decisione concernente la sopra indicata cartella di pagamento, osservando, quanto al gravame principale, che la notificazione delle cinque cartelle di pagamento presupposte non era affetta da alcun vizio del relativo procedimento, in quanto eseguita “tramite servizio postale… alla residenza della ricorrente e le cartoline di ricevimento sono state sottoscritte personalmente dalla destinataria o da persona qualificatasi coniuge convivente” e, quanto al gravame incidentale, che la notificazione della cartella esattoriale n. (OMISSIS) risultava eseguita non già “presso il domicilio fiscale del destinatario”, ma “in luogo diverso da quello di residenza della contribuente, a persona diversa e con motivazione illeggibile”, con conseguente violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. c).

Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale cui, a propria volta, resiste la T..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 139 c.p.c., nullità della notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS), in quanto effettuata mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario, senza sua preventiva identificazione, ed in assenza di comunicazione dell’avvenuta notificazione, secondo quanto prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b bis).

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, L. n. 890 del 1982, art. 14, artt. 137 e 149 c.p.c., in quanto la notifica delle cartelle di pagamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), risulta eseguita per posta direttamente dall’Agente della riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, come modificato dal D.Lgs. n. 193 del 2001, che non prevede per l’esattore tale modalità di notificazione, nonchè in mancanza di una relata di notifica dell’agente postale.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, concernente la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS), recante il credito di Euro 213.311,62, avuto riguardo alla qualifica del consegnatario ed al rapporto con la persona destinataria dell’atto, giacchè il Giudice di appello non ha ritenuto di prendere in considerazione la documentazione prodotta dalla contribuente, attestante il rapporto di coniugio con P.M., il quale non ha sottoscritto alcuna cartolina di ricevimento.

Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.

Giova premettere che entrambe le doglianze della contribuente riguardano la ritualità della notificazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS) che, sulla base di quanto è dato ricavare dalle deduzioni ed allegazioni difensive delle parti, fu effettuata in data 21/8/2007, dall’ufficiale della riscossione (” Pi.Ce. “), in (OMISSIS) (luogo di residenza della T.), mediante consegna dell’atto, in busta sigillata, a persona (” C.R. “) qualificatasi “convivente”, la quale ricevette l’atto e sottoscrisse la relativa relata, nell’accertata “assenza” della destinataria.

L’ufficiale notificatore, nella relazione di notifica, provvide a barrare la casella distinta con il n. 3 del modulo a stampa, corrispondente, tra le possibili opzioni di consegna dell’atto, a quella ad “altri conviventi addetti alla casa o azienda”. (cfr. documento All. n. 4, pag. 23 del ricorso).

Da ciò si evince che la notifica è avvenuta a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte, e non mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, come erroneamente ritenuto dal Giudice di appello, e la motivazione della impugnata sentenza va in tale senso corretta (art. 384 c.p.c., comma 4).

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio all’art. 137 c.p.c. e ss., ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte.

La norma prescrive, infatti, che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell’atto o dell’avviso, prevede (alla lett. b bis) che il messo consegni o depositi la copia dell’atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso; sulla predetta busta non vanno apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata.

Com’è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c., è imperniato sulla consegna diretta della copia dell’atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna.

Ove, dunque, il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati delle norme, la copia dell’atto può essere consegnata ad una delle persone identificati in base ai parametri risultanti dall’art. 139, comma 2, scelta tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all’ufficio o all’azienda, dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro, che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli, e del dovere giuridico conseguente all’accettazione, siano idonee a curare la sollecita consegna al destinatario (Cass. n. 13625/2004 e, più di recente, n. 19218/2007; n. 16444/2009; n. 2705/2014).

Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non v’è alcun obbligo dell’ufficiale giudiziario di accertare l’identità del consegnatario, essendo rilevante quanto dichiarato dal medesimo consegnatario, che viene riportato nella relata di notificazione.

Ne discende che l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni, e la validità della notificazione, non possono essere genericamente contestate dal destinatario dell’atto, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, restando a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le certificazioni anagrafiche (Cass. n. 26501/2014; n. 3906/2012; ord. n. 21362/2010).

Nella fattispecie in esame, non risulta che la T. abbia assolto l’onere di fornire la prova dell’assenza di un rapporto comportante la dichiarata qualità di ” C.R.” (convivente addetto alla casa o all’azienda), consegnatario della busta contenente la cartella esattoriale di cui si discute, considerato che può determinare la nullità della notificazione soltanto l’incertezza assoluta sulla persona del consegnatario (Cass. n. 100/2014) o la consegna della copia dell’atto a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa (Cass. n. 22879/2006), ipotesi che nel caso in esame non ricorrono.

Quanto, poi, alla dedotta assenza di comunicazione dell’avvenuta notificazione, secondo quanto prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b bis), la doglianza della contribuente non si confronta con la valenza probatoria dell’attestazione – “Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” apposta dall’ufficiale notificatore nella relata in oggetto.

Va ricordato, per quanto qui rileva, che “per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l’ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l’ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all’art. 2700 c.c., perchè attestanti le operazioni da lui compiute” (Cass. n. 4193/2010).

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Giova premettere che la notifica delle quattro cartelle di pagamento in oggetto è stata – effettivamente – eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sicchè le questioni poste dalla ricorrente possono essere agevolmente risolte facendo applicazione dei principi di seguito riportati.

Innanzitutto, va osservato che “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 11708/2011; cfr. anche Cass. n. 6395/2014 ed altre).

In relazione a siffatta modalità di notificazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla conntribuente, non è necessario che l’agente della riscossione produca l’originale o la copia della cartella di pagamento notificata, nè che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata.

Dunque, non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; 15315/2014; Cass. n. 9111/2012).

La specialità della disciplina normativa della notificazione della cartella, contenuta nell’esaminato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, trova riscontro anche nella stessa L. n. 890 del 1982 che, all’art. 14, comma 1, dispone che la notifica degli atti tributari al contribuente, da effettuarsi con l’impiego di plico sigillato, “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, venendo fatti espressamente salvi i disposti di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 45.

La norma accomuna modalità procedimentali distinte per la notifica della cartella di pagamento in quanto, accanto alla individuazione, nella prima parte, dei soggetti abilitati assimilati all’Ufficiale giudiziario, competenti ad eseguire la notifica della cartella nelle forme previste per la notifica degli atti giudiziari, come disciplinate dal Codice di rito e dalla Legge n. 890 del 1982, ha previsto, nella seconda parte, una forma alternativa di notifica – corrispondente a quella effettuata “direttamente” dagli Uffici finanziari a mezzo posta: L. n. 890 del 1982, art. 14, comma 1 – che consente al Concessionario – Agente di riscossione di avvalersi “direttamente” del servizio postale ordinario, consegnando in plico sigillato la cartella all’ufficio postale per la spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento da restituire al mittente.

E’ stato, infine, escluso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, con la disposizione dell’u.c. – che in via residuale rinvia al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per quanto non diversamente prescritto – abbia inteso operare un generale richiamo anche alle forme di notifica degli atti giudiziari, e quindi anche all’obbligo di redazione della relazione di notifica, atteso che tale adempimento è funzionale a rendere edotta la parte richiedente della avvenuta consegna dell’atto notificando e, come è stato chiarito da questa Corte, la prova della notifica della cartella può risultare o “dalla relazione di notificazione iscritta sulla cartella,” o “dall’avviso di ricevimento”, dove l’utilizzo – nell’art. 26, comma 5 – della preposizione disgiuntiva (“aut….aut”) è sicuro indice della modalità alternativa della notifica speciale direttamente effettuata dal Concessionario – Agente di riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, rispetto alla notifica eseguita nelle forme degli atti giudiziari ovvero ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 1 – 3 (Cass. n. 6395/2014; n. 11708/2011; n. 14327/2009).

Pertanto, la sentenza impugnata, che si è attenuta in parte qua ai principi sopra riportati, non merita di essere cassata.

Fondata, invece, è la censura oggetto del ricorso incidentale.

Equitalia Centro s.p.a. deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, L. n. 890 del 1982, art. 14, e si duole della decisione del Giudice di appello che ha ritenuto irrituale la notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS), perchè fatta non nel domicilio fiscale della contribuente, e neppure nel luogo di residenza, a persona diversa dal destinatario dell’atto, con motivazione sul punto non intelligibile.

Sempre sulla base di quanto è dato ricavare dalle deduzioni ed allegazioni difensive delle parti, può affermarsi che la notificazione fu effettuata, in data 15/5/2007, mediante consegna a persona (” C.R.”) qualificatasi “coniuge”, che ricevette l’atto e sottoscrisse la relativa relata, il tutto ad opera dell’ufficiale della riscossione (” Pi.Ce.”) ed in (OMISSIS), non all’indicato civico n. 47 ove, in data 15/1/2007, il notificante aveva effettuato un primo tentativo, non perfezionatosi perchè la destinataria era risultata “irreperibile”. Da ciò si evince che la notifica è avvenuta a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte, e non mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, come erroneamente sostenuto dall’Agente della riscossione nel motivo di ricorso e la motivazione della impugnata sentenza va in tale senso corretta (art. 384 c.p.c., comma 4).

Fatta questa precisazione, va rammentato il principio, più volte affermato da questa Corte secondo cui “La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicchè, il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e). Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente, come quella prevista dall’art. 139 c.p.c.” (Cass. n. 26540/2016; n. 18934/2015; n. 25272/2014; n. 1206/2011).

Orbene, nel caso di specie, il messo incaricato, in esito a ricerche svolte nel comune del domicilio fiscale indicato dalla T., ha effettuato la notificazione alla predetta contribuente nel luogo ove la stessa risultava esercitare l’attività lavorativa, e cioè presso il (OMISSIS) s.n.c. di C. e T., mediante consegna a persona dichiaratasi “coniuge”, che ha accettato di ricevere l’atto: si tratta di modalità idonea a garantire la conoscibilità dell’atto medesimo e rispetto alla quale non è invocabile alcun pregiudizio per la destinataria.

La consegna dell’atto è infatti avvenuta in luogo riferibile all’attività lavorativa della T., circostanza da quest’ultima non contestata, non privo quindi di collegamento con la destinataria dell’atto medesimo, individuato dal messo notificatore in modo certo e senza particolari difficoltà, data la contiguità con il dichiarato domicilio della medesima, sicchè a nulla rileva la circostanza che l’atto sia stato ricevuto da persona diversa dal coniuge, secondo i dati anagrafici acquisiti al giudizio, in quanto la assenza di tale legame con il C. non assume rilevanza ai fini qui considerati.

Al fine di superare il fuorviante rilievo che la contribuente intende attribuire alla predetta circostanza, ancora una volta, occorre ricordare che la relata di notifica costituisce un atto pubblico, sicchè le attestazioni di essa, inerenti sia alle attività che l’ufficiale notificante certifica di avere eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute (nei limiti ovviamente del loro contenuto estrinseco, a prescindere cioè dalla veridicità dei fatti dichiarati), sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 c.c., ed anche se, a fronte di tale valore probatorio della relata, può essere sempre contestata la veridicità intrinseca del contenuto delle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale notificante (Cass. n. 25011/2015; n. 21817/2012), la prova della insussistenza del legame coniugale non toglie che nella relata è attestata la dichiarazione del consegnatario di voler accettare l’atto in quanto soggetto autorizzato al ritiro delle notifiche destinate alla T., e che la detta sola dichiarazione, implicando un distinto specifico rapporto fiduciario tra il C. e la socia, destinataria dell’atto, preclude il disconoscimento della regolarità della notificazione.

Resta la questione, sollevata dalla contribuente (vedi controricorso), che il messo deve comunque dare notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata, secondo quanto prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. b bis), ma la doglianza non si confronta con la valenza probatoria dell’attestazione – ” Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata nei casi in cui all’art. 139 c.p.c., comma 4″, sicchè vale anche in questo caso rilevare la mancata proposizione, da parte della T., della querela di falso.

La sentenza impugnata non si è attenuta in parte qua ai principi sopra riportati e, pertanto, merita di essere cassata, senza rinvio, atteso che la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con l’integrale rigetto del ricorso introduttivo della ricorrente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, che condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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