Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13739 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INTONACO PRONTO SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO

AMBROSIO 4, presso lo studio dell’avvocato BELLOMI ALESSANDRO, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 760/08 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA

dell’11/5/09, depositato il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 13.12.2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnato il decreto 28 settembre 2009 della Corte di appello di Perugia che ha respinto la domanda di indennizzo proposta dalla s.r.l. Intonaco Pronto per la durata pari ad anni il di un procedimento di espropriazione immobiliare subito dinanzi al Tribunale di Roma e ritenuto irragionevole per il periodo eccedente i 5 anni, da ridurre ad anni 4 e mesi 1 per i rinvii richiesti dalle parti, sia per la peculiare natura del soggetto richiedente – una società – sia perchè non era stato allegato alcun elemento atto a dimostrare un patema d’animo riferibile alla stessa peraltro a conoscenza dell’incapienza del patrimonio del debitore esecutato, del tutto insufficiente a soddisfare il suo credito.

2. La s.r.l. Intonaco Pronto ha proposto ricorso affidato a sei motivi; con i primi due ha dedotto violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 112 cod. proc. civ. e difetti di motivazione assumendo che il provvedimento impugnato si è immotivamente discostato dai parametri elaborati dalla CEDU che indicano in tre anni per il primo grado la durata normale di un processo. Mentre con i successivi lamenta che sia stato escluso il diritto all’indennizzo per la sua qualità di persona giuridica invece ritenuta irrilevante al riguardo sia dalla giurisprudenza della CEDU,che da quella della Suprema Corte.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 ed essere dichiarato manifestamente infondato in relazione ai primi due motivi; e per converso manifestamente fondato con riguardo agli altri se sono condivise le considerazioni che seguono: non è contestabile la giurisprudenza della CEDU, e della Corte di Cassazione che indica in tre anni la durata normale di un giudizio di media complessità; e tuttavia la stessa si riferisce esclusivamente al giudizio di cognizione e non anche a quello di esecuzione immobiliare la cui complessità è stata nel caso specificamente esaminata dal decreto impugnato anche con riguardo alle diverse e spesso configgenti posizioni del creditore istante,di quelli intervenuti e del debitore. Per cui non bastava alla società ricorrente contestare il solo risultato cui era pervenuta la Corte territoriale che per tale tipologia di procedimento sarebbe occorso un periodo di 5 anni,avendo invece la stessa l’onere – invece non assolto – di allegarne le caratteristiche (parti, istruttoria, incombenze assolte dal creditori ecc.) asseritamente incompatibili con il risultato suddetto; e soprattutto le decisioni della CEDU che per un tal genere di procedimento indicavano un tempo inferiore.

4. La decisione di rigetto dell’indennizzo per il danno non patrimoniale sofferto dalla società non è invece conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “anche per le società e più in generale per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è – tenuto conto dell’orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri: e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche. Sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno “in re ipsa” – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal richiedente” (Cass. 337/2008; 13829/2006,- 7145/2006, -21094/2005).

5. Cassato dunque il decreto impugnato in relazione alle censure suddette, siccome la stessa Corte di appello ha determinato in 4 anni,mesi uno il termine di durata irragionevole del processo, ben potrà Corte decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. liquidando alla s.r.l. Intonaco Pronto l’indennizzo stabilito dal menzionato L. n. 89 del 2001, art. 2.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. -I primi due motivi vanno pertanto respinti,mentre in accoglimento degli altri due, il decreto impugnato va pertanto cassato e non necessitando ulteriori accertamenti, il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. liquidando alla soc. Immobiliare un indennizzo che tuttavia, dati gli elementi avanti evidenziati dalla Corte di appello, viene determinato nella misura di Euro 750,00 per i primi tre anni, nonchè di Euro 1.000,00 per quello successivo, e quindi nell’importo complessivo di Euro 3.330,00 con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.

Le spese del giudizio vanno gravate sul Ministero in ragione di metà, da distrarre in favore dell’Avvocato antistatario; mentre il rigetto dei primi due motivi, nonchè la sproporzione tra le somme richieste e quella conseguita dalla ricorrente induce il Collegio a dichiarare compensata la restante metà.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso,respinge i primi due, cassa il decreto impugnato e,decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere alla soc. Intonaco Pronto la somma di Euro 3.330,00 con gli interessi dalla data della domanda; lo condanna inoltre al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese del giudizio di merito liquidate nell’intero in complessivi Euro 880,00, di cui Euro 380,00 per diritti e 450,00 per onorari, e di metà di quelle del giudizio di cassazione liquidate nell’intero in Euro 550,00, di cui Euro 450,00 per onorari, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge,da distrarre in favore dell’avv. Alessandro Bellomi. Dichiara interamente compensata tra le parti la restante metà.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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