Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13739 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 16896/20203

sollevato dal Tribunale di Taranto, con ordinanza n. 2965/2020 del

12/06/2020 nel procedimento vertente tra:

S.F. da una parte,

P.A., dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. Finocchi Ghersi Renato, che,

visti gli artt. 42,47 e 380 ter c.p.c., chiede alla Corte di

Cassazione di dichiarare l’istanza di regolamento di competenza

priva di presupposti di inammissibilità per le ragioni indicate nel

presente parere.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con nota del 20-5-2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto disponeva la trasmissione per competenza al Tribunale ordinario di Taranto degli atti relativi al procedimento ivi iscritto al n. 429/2020 Reg. A.C., relativo alla minore S.B., chiedendo la modifica dei provvedimenti presidenziali assunti nel giudizio di separazione n. 8457/2016 r.g.a.c. pendente avanti al medesimo Tribunale, all’esito della segnalazione dei Carabinieri di Taranto, intervenuti a sedare una lite tra i genitori, in cui si esponeva che la minore aveva manifestato la volontà di vivere con il padre, invece che con la madre, alla quale era stata affidata in prevalenza, con diritto di visita del padre nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 13 alle ore 20.

2. In ordine a tale ultimo provvedimento del 20-5-2020 il Giudice del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato, con provvedimento depositato il 12-6-2020, conflitto negativo di competenza, rilevando che il procedimento di separazione tra i coniugi era stato definito con sentenza dell’8-5-2020, depositata il 9-5-2020 e che era inapplicabile al caso di specie l’art. 38 disp. att. c.p.c., considerato che solo in pendenza del giudizio di separazione avrebbe potuto escludersi la competenza del Tribunale per i minorenni per la trattazione dei procedimenti ex artt. 330,333 e 336 c.c..

3. La Procura Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza, osservando che, ai sensi delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli di cui all’art. 337 quinquies c.c., solo alle parti compete il potere di azione, come peraltro si evince dal chiaro disposto della norma in esame. Pertanto il pubblico ministero minorile non avrebbe potuto incardinare in via autonoma il procedimento di revisione delle condizioni di affidamento, per di più rimettendo direttamente la questione al giudice ordinario previa declaratoria di incompetenza del Tribunale per i minorenni. Inoltre il Tribunale ordinario di Taranto avrebbe dovuto dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in capo al pubblico ministero minorile, invece di sollevare conflitto negativo di competenza.

4. Occorre, in primo luogo, precisare che nella specie ricorre l’ipotesi di conflitto negativo virtuale, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., che, secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità (cfr. Cass. n. 7160/2016 e Cass. n. 2073/2020), è ravvisabile anche qualora non vi sia un provvedimento di declaratoria di incompetenza del Tribunale dei Minorenni e neppure sia pendente un procedimento avanti al medesimo Tribunale, poichè è sufficiente la mera trasmissione del fascicolo processuale da un ufficio giudiziario ad un altro.

Va altresì precisato che, in base a quanto è dato desumere dal tenore della nota del 20-5-2020 (esaminabile da questa Corte, quale giudice del fatto processuale) del Pubblico Ministero minorile, quest’ultimo si è limitato a trasmettere al Tribunale ordinario la segnalazione dei Carabinieri per le valutazioni del caso, ossia ad adempiere ad un dovere di informazione nei confronti del giudice del conflitto familiare, in relazione ai poteri d’iniziativa ufficiosi attribuiti a detto giudice non solo dall’art. 337 quinquies c.c. in tema di affidamento dei figli minori, ma anche ai sensi degli art. 330 e ss. c.c. in tema di ablazione o limitazione della responsabilità genitoriale, in ipotesi di preventiva pendenza del giucli7io di separazione coniugale.

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che l’art. 38 disp. att. c.c., comma 1 (come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall’1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario o nella corte d’appello in composizione ordinaria, a seconda che sia ancora in corso il giudizio di primo grado ovvero penda il termine per l’impugnazione oppure che sia stato interposto appello (cfr. Cass. n. 1349/2015; Cass. n. 3490/2021).

Il Tribunale ordinario di Taranto, nel declinare, con provvedimento del 12-6-2020, la propria competenza, ha dato atto che il procedimento di separazione era stato definito con sentenza depositata il 9-5-2020, senza, tuttavia, nulla precisare in ordine alla pendenza del termine di impugnazione oppure all’intervenuto passaggio in giudicato di quella sentenza, alla data del citato provvedimento del 12-6-2020, così non attenendosi ai principi di cui si è appena detto.

6. In conclusione, dev’essere quindi dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Taranto, al quale la causa va rinviata, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d’ufficio del regolamento di competenza.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Taranto.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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