Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13739 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5628/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 14/01/2009:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Presidente e Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di B.E. (che non ha resistito) per la cassazione della sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella esattoriale riguardante l’Irap relativa all’anno 2001, la C.T.R. della Liguria, con sentenza n. 6 depositata il 14 gennaio 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente annullando la cartella opposta. In particolare, i giudici d’appello hanno ritenuto che l’intervenuta definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7, non comporta rinuncia all’istanza di rimborso nè tanto meno alla lite fiscale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con un unico motivo l’Agenzia ricorrente, deducendo violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, chiede a questa Corte di dire se, a fronte dell’intervenuta definizione agevolata per un determinato anno di imposta, sia possibile per il contribuente contestare successivamente la debenza dell’Irap relativa al medesimo anno oppure se la L. n. 289 del 2002, art. 7, sia ostativo ad una successiva contestazione della debenza dell’imposta.

La censura è fondata alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) secondo la quale la presentazione dell’istanza di condono preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, anche nell’ipotesi di asserito difetto del presupposto, giacchè il condono – determinando la formazione di un titolo giuridico nuovo in forza del quale il contribuente volontariamente sceglie di versare le somme risultanti dall’applicazione di parametri predeterminati – costituisce una modalità di definizione “transattiva” della controversia, da cui consegue il componimento delle opposte pretese e quindi l’azzeramento, a fronte di eventuali ulteriori rivendicazioni del Fisco, della richiesta del contribuente al rimborso. (tra le altre Cass. n. 5466 del 2015 e in precedenza Cass. n. 3641 del 2012, n. 1967 del 2012 e n. 25239 del 2007).

Il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso. Si ritiene di disporre la compensazione delle spese atteso che la giurisprudenza di legittimità sopra citata si è consolidata dopo la proposizione dell’appello da parte del contribuente.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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