Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13738 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10707-2020 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ABERICO II 4,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MARIO PASQUALINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 17 pubblicata il 9-1-2020 la Corte D’Appello di Palermo ha respinto l’appello proposto da T.D., cittadino del Mali-Kayes, avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il suo ricorso avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello, rilevato che il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese perchè perseguitato da suo fratello che voleva ucciderlo o tagliargli il braccio, accusandolo ingiustamente di furto, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale e geo-politica del Mali, descritta nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Corte di merito ha erroneamente negato la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), facendo riferimento a fonte non aggiornata e risalente, omettendo di verificare d’ufficio la reale ed effettiva situazione attuale del suo Paese e della zona di provenienza, avendo indicato fonti non sufficientemente aggiornate e facendo improprio riferimento ad altre decisioni della stessa Corte di merito. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, richiamando la normativa di settore e la pronuncia n. 4455/2018 di questa Corte, nonchè rilevando che era stato omesso il giudizio comparativo e non era stata considerata la situazione del Paese di origine, dove non sussistono condizioni minime per una vita dignitosa, e la condizione soggettiva di vulnerabilità del richiedente, anche per i traumi dallo stesso subiti nella sua giovane adolescenza.

4. In via pregiudiziale, va dichiarata la procedibilità dell’odierno ricorso, benchè depositato (il 24 aprile 2020) oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, in relazione alla data (5 marzo 2020) di sua notificazione, attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare quanto disposto dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

5. Il primo motivo è inammissibile.

5.1. La censura è priva di specificità, atteso che la Corte d’appello ha indicato le fonti di conoscenza da cui ha tratto le informazioni in ordine all’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del ricorrente -Kayes, sita nel sud del Mali – (Amnesty 2017/2018 e il sito Ecoi.net -pag.4 sentenza, oltre al sito della Farnesina viaggiare sicuri) e nel ricorso non sono richiamate altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dalla Corte di merito (Cass. n. 899/2021). Questa Corte ha altresì chiarito che l’indicazione delle fonti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, quali ad esempio, i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale, come Amnesty International e Medici senza frontiere (cfr. Cass. n. 13253/2020).

6. Anche il secondo motivo è inammissibile.

6.1. Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Ciò posto, il ricorrente, nel censurare la statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge deduzioni del tutto generiche, limitandosi a richiamare la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte, e prive di attinenza al decisum.

La Corte d’appello ha affermato che il ricorrente aveva allegato a fondamento della richiesta di protezione umanitaria solo l’instabilità del suo Paese. Il ricorrente non svolge alcuna critica specifica in ordine a tale assunto, nè esprime alcun concreto riferimento che consenta di determinare quale sia la condizione di vulnerabilità allegata e in tesi non esaminata oppure quando come e dove abbia allegato nei giudizi di merito una situazione d’integrazione nel territorio nazionale, della quale non v’è menzione nella sentenza impugnata (cfr. pag. n. 5).

7. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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