Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13738 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.P., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. CORREALE Massimo, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Daniela De Berardinis in Roma,

Via Tommaso d’Aquino, n. 104;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Vallo della Lucania in

data 17 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso

per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, conclusioni

alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, il Sostituto

Procuratore Generale Dott. Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con ricorso depositato in data 26 aprile 2005, I.P. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prot. n. (OMISSIS) del 15 febbraio 2005, con cui il Prefetto di Salerno le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 67,20 per violazione dell’art. 7 C.d.S.;

che, nella contumacia dell’Amministrazione convenuta, che non provvedeva a depositare la copia degli atti del procedimento amministrativo relativo alla contestata violazione, il Giudice di pace di Vallo della Lucania, con sentenza emessa il 17 novembre 2005, ha rigettato il ricorso, ritenendo giustificata la contestazione differita dell’infrazione, stante l’indicazione nel verbale dei motivi che non avevano reso possibile la contestazione immediata, e rilevando che – in mancanza di contestazioni specifiche, fondate su elementi concreti, idonei a privare di validità il processo di accertamento e di contestazione della violazione amministrativa – non poteva ritenersi insussistente l’elemento oggettivo dell’illecito;

che per la cassazione della sentenza impugnata la I. ha proposto ricorso, con atto notificato il 2 gennaio 2007, sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria;

che la Prefettura non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico mezzo, la ricorrente deduce che il mancato deposito, da parte della P.A. convenuta, della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comporta l’impossibilità di effettuare una compiuta verifica della correttezza dell’operato dell’amministrazione, con conseguente accoglimento delle pretese della parte ricorrente;

che il motivo è infondato;

che, in tema di sanzioni amministrative, il mancato deposito, da parte dell’amministrazione che ha irrogato la sanzione amministrativa, nel corso del giudizio di opposizione all’ordinanza- ingiunzione, dei documenti relativi all’infrazione ed alla sua contestazione, non comporta alcuna conseguenza sul piano processuale, in mancanza di un’espressa previsione nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23; tale inosservanza assume rilevanza solo sul piano probatorio allorchè l’opponente possa dimostrare la fondatezza dei motivi di opposizione unicamente sulla base di tali documenti, e non è di ostacolo all’accertamento, da parte del giudice, della fondatezza della pretesa sanzionatoria, sulla scorta degli atti e dei documenti prodotti dall’opponente (Cass., Sez. 1^, 24 marzo 2004, n. 5891; Cass., Sez. 1^, 26 maggio 2004, n. 10113; Cass., Sez. 2^, 14 agosto 2007, n. 17696);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimata Prefettura svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

 

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