Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13738 del 06/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 22/02/2016, dep. 06/07/2016), n.13738
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.M.A. BASILICATA s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Basilicata n. 321/1/10, depositata il 28 dicembre 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22
febbraio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale doti.
MASTROBERARDINO Paola, il quale ha concluso per l’ inammissibilità
del ricorso.
Fatto
RITENUTO
– che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato affermata l’illegittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta, previsto – per l’incremento dell’occupazione – dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, emesso nei confronti della S.M.A. Basilicata s.p.a. – che la contribuente non si è costituita.
Diritto
CONSIDERATO
– che nel dicembre 2015 l’Agenzia ricorrente ha depositato “dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse”, in ragione del fatto che la medesima CTR della Basilicata ha accolto sia il ricorso per revocazione da essa proposto avverso la sentenza qui impugnata sia l’appello contro la sentenza di primo grado.
– che deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
– che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016