Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13738 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 22/02/2016, dep. 06/07/2016), n.13738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.A. BASILICATA s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 321/1/10, depositata il 28 dicembre 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

febbraio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale doti.

MASTROBERARDINO Paola, il quale ha concluso per l’ inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO

– che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato affermata l’illegittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta, previsto – per l’incremento dell’occupazione – dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, emesso nei confronti della S.M.A. Basilicata s.p.a. – che la contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

– che nel dicembre 2015 l’Agenzia ricorrente ha depositato “dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse”, in ragione del fatto che la medesima CTR della Basilicata ha accolto sia il ricorso per revocazione da essa proposto avverso la sentenza qui impugnata sia l’appello contro la sentenza di primo grado.

– che deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

– che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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