Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13737 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13737 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Lavermicocca Arredamenti Industriali s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al viale Mazzini 73, presso lo studio dell’avv. Enzo Augusto, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Marco Cornaro, giusta procura
in

atti

Ricorrente
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge

Controricorrente

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 52/2010/06 depositata il 14/4/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/5/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15271/11

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Data pubblicazione: 31/05/2013

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Lavermicocca Arredamenti Industriali s.r.l.

contro

l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto

118/10/08 che aveva respinto

contro la sentenza della CTP di Bari n
il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.

8840303000649/2007 per iva e irap.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia
delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il
rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/5/2013 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo ( con cui deduce l’omessa. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso) la ricorrente lamenta che la pronuncia impugnata
sarebbe priva di motivazione in ordine al mancato rispetto delle garanzie procedurali
per la contestazione degli addebiti, con particolare riferimento alla mancata esplicitazione delle formule matematiche a base dei maggiori ricavi accertati.
La censura è inammissibile in quanto attinente all’interpretazione ed all’applicazione
delle nonne giuridiche (Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008 (Rv. 605546); ed
invero il motivo di ricorso con cui all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. deve specificamente indicare indicare il “fatto” controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un
“punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex
art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od
anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011).
Con secondo motivo ( con cui deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62
sexies d.l. 31/1993, 39 d.p.r. 600/72; 51 d.p.r. 633/72) la ricorrente assume la insufficienza degli studi di settore nel determinare i ricavi, nonché l’erronea attribuzione

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dell’appello proposto dalla società

del cluster. La censura è infondata per quanto attiene la rilevanza degli studi di settore alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 26635 del
18/12/2009) secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di

minata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena
la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere
di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di
tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi
nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono
state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
Inammissibile è nel resto il motivo di ricorso in quanto il vizio di violazione di legge
consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causaquale quella prospettata dalla ricorrente- è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è
possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006)
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla
rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si
liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.

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presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” deter-

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma, 9/5/2013

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