Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13737 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10386-2020 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

76, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5914/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza n. 5914 pubblicata l’1-10-2019 la Corte D’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da A.S., cittadino del Ghana, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il suo ricorso avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il ricorrente riferiva di essere fuggito dal suo Paese a seguito dei violenti scontri della sua famiglia con la tribù (OMISSIS), a causa del possesso di terreni, dopo che erano rimasti uccisi i suoi genitori e suo fratello. La Corte d’appello, dopo aver riassunto le argomentazioni di cui al provvedimento impugnato, ha rilevato che con i motivi di gravame non era svolta alcuna critica specifica all’ordinanza del Tribunale, che aveva ritenuto non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che aveva escluso, motivatamente, la sussistenza dei presupposti per la concessione di ogni forma di protezione. La Corte territoriale ha ritenuto, pertanto, inammissibile l’appello e che non potesse indurre a diversa determinazione la mera allegazione dell’appellante circa l’esistenza di un rapporto di lavoro occasionale e temporalmente limitato.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Con il primo motivo il ricorrente censura il giudizio di non credibilità che assume espresso dalla Corte d’appello, richiamando la normativa di riferimento e in particolare il dovere di cooperazione ufficiosa. Deduce che non sono state acquisite informazioni sul suo Paese onde verificare la verosimiglianza delle sue dichiarazioni e afferma di non essere stato posto in condizione di fornire chiarimenti circa la sua vicenda personale. Anche con il secondo motivo si duole dell’omessa indagine officiosa sulla situazione del Ghana, per avere la Corte di merito omesso di accertare se le riferite minacce avessero integrato il danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b). Con il terzo motivo, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, denuncia l’omesso esame della domanda di protezione umanitaria, per avere la Corte d’appello ritenuto di carattere privato la vicenda personale allegata e per non avere considerato il collegamento tra la sua situazione soggettiva e la condizione del suo Paese. Con il quarto motivo censura la statuizione di diniego della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), richiama la normativa di riferimento e afferma che il giudice ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata senza dare conto delle fonti di conoscenza da cui ha tratto le informazioni.

4. Tutti i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

4.1. Tutte le censure sono prive di attinenza al decisum e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame dell’attuale ricorrente per difetto di specificità, dopo aver riassunto il percorso argomentativo seguito dal Tribunale in ordine a tutte le domande di protezione. Il ricorrente non censura affatto detta statuizione di inammissibilità, nè tanto meno riporta nel ricorso per cassazione i motivi di appello (cfr. pag.2 ricorso). Le deduzioni svolte sono, pertanto, del tutto avulse dal contenuto della sentenza d’appello e si limitano a generici riferimenti alla normativa di settore e alla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, il ricorrente si duole del giudizio di non credibilità della vicende personale (primo motivo) e della mancata attivazione di poteri istruttori ufficiosi sia in ordine alle “riferite minacce” (secondo motivo) sia in ordine alla situazione di violenza indiscriminata in Ghana (quarto motivo), senza criticare le specifiche argomentazioni svolte dalla Corte di merito ed invero neppure quelle svolte dal Tribunale, come sintetizzate nella sentenza impugnata, nè indicare fonti di conoscenza diverse o più aggiornate di quelle richiamate dal Tribunale (Amnesty International 2017-2018). Si duole, inoltre, dell’omessa pronuncia sulla domanda di protezione di protezione umanitaria (terzo motivo) ancora una volta senza minimamente confrontarsi con la motivazione espressa dalla Corte di merito, che sul punto ha affermato che il richiedente aveva allegato solo l’esistenza di un rapporto di lavoro occasionale e temporalmente limitato.

Le censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comportano l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo” (tra le tante cfr. Cass. n. 15517/2020). L’esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti.

5. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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