Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13737 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliato negli Uffici di quest’ultima in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

B.I. e D.V.O.;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Cecina in data 14 febbraio

2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, conclusioni

alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, il Sostituto

Procuratore Generale Dott. Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con ricorso depositato in data 4 gennaio 2005 B.I. e D.V.O., in qualità di proprietaria e conducente del veicolo fermato, hanno proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato a loro carico in data 21 luglio 2004 dai carabinieri del Comando compagnia di Cecina per violazione dell’art. 80 C.d.S., comma 14, non essendo stato il veicolo sottoposto alla prescritta revisione scaduta nell’aprile 2004;

che, nella contumacia del Ministero, il Giudice di pace di Cecina, con sentenza depositata il 14 febbraio 2006, ha accolto il ricorso ed annullato il verbale opposto;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Ministero ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 gennaio 2007, sulla base di due motivi;

che gli intimati non hanno resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo – con cui si denuncia violazione degli artt. 203 e 204 C.d.S. (recte: 204-bis), in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 – è fondato;

che, in tema di violazioni al codice della strada, il verbale di contestazione può essere impugnato dinanzi al giudice di pace entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione (art. 204 bis C.d.S.);

che essendo il dies a quo il 21 luglio 2004, data della contestazione immediata, la proposizione del ricorso, avvenuta con il deposito in cancelleria il 4 gennaio 2005, è da ritenere tardiva;

che l’inosservanza del termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso al giudice di pace avverso il verbale con cui sia stata contestata l’infrazione al codice della strada, può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità, trattandosi di decadenza processuale e di materia riguardante l’ordinato svolgimento del processo;

che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo mezzo, con cui si prospetta omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in opposizione;

che le spese del giudizio di cassazione (le uniche sulle quali occorre provvedere, essendo l’Amministrazione rimasta contumace nel grado di merito) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Condanna gli intimati in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero ricorrente, che liquida in complessivi Euro 400,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

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