Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13737 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14786-2019 proposto da:

EDISON ENERGIA SPA, in persona dell’Amministratore delegato pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALYDAMA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4928/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME

GUIZZI STEFANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che la società Edison Energia S.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 4928/18, del 15 novembre 2018, della Corte di Appello di Milano, che – accogliendo il gravame incidentale esperito dalla società Alydama S.r.l. avverso la sentenza n. 3000/17, del 14 marzo 2017, del Tribunale di Milano (nonchè, parzialmente, quello principale dell’odierna ricorrente) – ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società Alydama, dichiarando parzialmente prescritto il credito di Edison Energia in relazione al quale era stato emesso, in suo favore, il provvedimento monitorio;

– che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che l’opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta da Alydama, era stata accolta dal primo giudice – espressamente disattesa l’eccezione di prescrizione del credito, dalla stessa opponente sollevata – sul rilievo dell’assenza di prova in ordine all’esecuzione delle prestazioni, in relazione alle quali il decreto ingiuntivo era stato emesso;

– che esperito gravame principale da Edison Energia, nonchè – “asseritamente” – gravame incidentale da Alydama, che impugnava la decisione a sè favorevole in relazione al rigetto della preliminare eccezione di prescrizione dei diritti azionati, il giudice di appello accoglieva parzialmente entrambi, sicchè al riconoscimento del diritto dell’odierna ricorrente a vedersi remunerare le prestazioni di somministrazione di energia elettrica erogate alla società opponente seguiva, tuttavia, il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del diritto di credito, salvo che per l’obbligazione relativa al pagamento degli interessi, e ciò in ragione del carattere solo “genetico” del vincolo di accessorietà all’obbligazione principale;

– che avverso la sentenza della Corte meneghina ricorre per cassazione Edison Energia, sulla base di un unico motivo;

– che esso ipotizza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione e falsa applicazione degli artt. 342,343 e 346 c.p.c., assumendo che nessun appello incidentale sarebbe stato proposto da Alydama;

– che ciò, infatti, sarebbe confermato dalla “assenza della relativa menzione nella epigrafe della comparsa di risposta”, nonchè dalla “assenza di alcun riferimento al contributo unificato e del conseguente necessario versamento”;

– che, in ogni caso, anche a ritenere esperito gravame incidentale, esso dovrebbe ritenersi inammissibile, “in assenza di un’espressa impugnazione della sentenza e comunque di una qualsiasi critica della stessa”;

– che è rimasta intimata la società Alydama;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

– che la ricorrente ha depositato memoria, formulando rilievi – che il collegio ritiene di non condividere – alla proposta avanzata dal consigliere relatore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è manifestamente infondato;

– che la sentenza impugnata qualifica espressamente la società Alydama come “appellante incidentale”, così ricostruendo le conclusioni dalla stessa rassegnate in comparsa: “(…) in via incidentale e subordinata, accertata l’intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2948 c.c., n. 4), del presente credito della Edison Energia S.p.a., dichiarare improcedibile la relativa domanda”;

– che tanto basta per ritenere esperito, nella specie, appello incidentale, visto che lo stesso si propone, nei confronti di parte costituita, mediante il solo deposito della comparsa in cancelleria (da ultimo, Cass. Sez. 5, sent. 19 settembre 2014, n. 19754; Rv. 63233601), e senza che sia richiesto l’uso di formule sacramentali (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 11 settembre 2019, n. 22652, Rv. 655050-01, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 febbraio 2012, n. 2752, Rv. 621692-01), circostanza, quest’ultima, che esclude possa attribuirsi rilievo all’assenza, nell’epigrafe della comparsa di costituzione e risposta, della “dicitura” appello incidentale;

– che, d’altra parte, neppure coglie nel segno il rilievo – formulato dalla ricorrente nella memoria deposita in vista dell’adunanza camerale – secondo cui la reiterazione dell’eccezione di prescrizione sarebbe contenuta (solo) “nelle conclusioni della comparsa di costituzione”, giacchè proprio la riproduzione del contenuto di tale atto, proposta dallo stesso ricorso qui in esame, smentisce tale assunto, evidenziando l’apparato argomentativo (della cui specificità si dirà di seguito) posto a fondamento dell’esperito gravame incidentale;

– che, del pari, non fondata è la censura che pare alludere ad un difetto di specificità, laddove lamenta l’assenza di “qualsiasi critica” alla decisione impugnata;

– che, invero, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 vanno, si, “interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, precisando, però, come a tal fine non “occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01);

– che, difatti, la “specificità dei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 65358801), nel senso che la prima va sempre “commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01);

– che, pertanto, non si vede, a fronte del rigetto dell’eccezione di prescrizione, in cosa si sarebbe dovuta sostanziare la critica “specifica” dell’appellante incidentale (aspetto su cui insiste, nuovamente senza successo, la già menzionata memoria dell’odierna ricorrente), se non nel ribadire le ragioni – illustrate da Alydama nella propria comparsa -per le quali gli (asseriti) atti interruttivi della prescrizione, invocati da Edison Energia, fossero, in realtà, non idonei allo scopo, in difetto di prova che gli stessi fossero stati effettivamente ricevuti dalla destinataria;

– che, pertanto, va qui ribadito il principio secondo cui, l’appellante “che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sè l’inammissibilità dell’appello”, e ciò in quanto, sostenere il contrario, “significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un “quid noni” rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che – a tacer d’altro – non sarebbe coerente col divieto di “nova” prescritto dall’art. 345 c.p.c.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01);

– che nulla è dovuto quanto alle spese, essendo la società Alydama rimasta intimata;

– che stante il rigetto del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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