Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13736 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO – PREFETTURA DI TRAPANI, in persona

del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato presso gli Uffici

di questa in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

SO.GE.I.VI. di Vitale Giuseppina & C. s.a.s., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, e V.G.;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Alcamo in data 5 dicembre

2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso per il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica

udienza o, in subordine, perchè sia sollevata questione di

legittimità costituzionale, conclusioni alle quali si è riportato,

in Camera di consiglio, il Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 5 dicembre 2005, il Giudice di pace di Alcamo, pronunciando sul ricorso proposto dalla s.a.s. SO.GE.I.VI. di Giuseppina Vitale & C. e da G.V. nei confronti della Prefettura di Trapani, ha accolto l’opposizione e annullato il verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia stradale di Trapani in data 25 febbraio 2005 per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, rilevando che per l’accertamento dell’infrazione era stato utilizzato un autovelox non sottoposto ad adeguata taratura;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la Prefettura di Trapani ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 gennaio 2007, sulla base di un motivo;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l’unico motivo censura violazione e falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e dell’art. 2700 cod. civ., nonchè motivazione erronea e insufficiente, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;

che il motivo è manifestamente fondato;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23978), in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura: tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie;

che, pertanto, ha errato il Giudice di pace ad accogliere l’opposizione sul rilievo che l’autovelox, con cui è stato accertato il superamento dei limiti di velocità, non era stato sottoposto a taratura periodica;

che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione proposta;

che le spese del giudizio di cassazione (le uniche sulle quali occorre provvedere, non constando che l’Amministrazione si sia costituita nel giudizio di merito per il tramite dell’Avvocatura) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’opposizione proposta dalla s.a.s.

SO.GE.I.VI. di Giuseppina Vitale & C. e da V.G.. Condanna gli intimati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Prefettura ricorrente, che liquida in Euro 400,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

 

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