Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13736 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 22/02/2016, dep. 06/07/2016), n.13736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 75/28/09, depositata il 6 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

febbraio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello di F.A.M., è stato annullato l’avviso di accertamento ad essa notificato, per l’anno 1996, a titolo di maggior reddito di partecipazione nella Euro Alimentari s.a.s. di F.C., della quale era socia al 50 per cento.

Il giudice d’appello ha ritenuto che l’Ufficio non aveva dato seguito all’ordinanza con la quale la stessa CTR aveva chiesto l’esibizione della relazione di notifica dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della citata società.

2. La contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, con il cui unico motivo l’Agenzia denuncia la violazione del principio del contraddittorio, venendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci, è fondato.

Deve, infatti, farsi applicazione del principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte (seni. n. 14815 del 2008) in virtù del quale “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

Nella fattispecie, pertanto, il giudice d’appello anzichè limitarsi a constatare l’omessa produzione in giudizio della prova dell’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento alla società, avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima e degli altri soci.

2. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la nullità dell’intero processo, la sentenza impugnata deve essere cassata (così restando travolta anche quella di primo grado) e la causa rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Caserta.

3. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione dell’epoca di proposizione del ricorso rispetto al formarsi della citata giurisprudenza, per dispone la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la nullità dell’intero processo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Caserta.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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