Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13735 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.31/05/2017),  n. 13735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20743-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE PADULA giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 347/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 20/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità del 1 motivo

di ricorso, rigetto del 2 motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.D. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina avverso la cartella di pagamento relativa ad imposta di registro, ipotecaria, catastale ed INVIM con sanzioni ed interessi, emessa a seguito di un atto di trasferimento di terreni. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, assumendo la mancanza di prova dell’avvenuta giacenza presso l’Ufficio postale dell’avviso di rettifica e liquidazione, notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. per irreperibilità relativa. L’Ufficio proponeva appello, ribadendo la correttezza della notifica effettuata. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con la sentenza in epigrafe rigettava l’appello, non risultando acquisita la prova della corretta notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione, quale atto presupposto dell’impugnata cartella di pagamento, ritenendo, inoltre, che l’avviso non era correttamente motivato. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, svolgendo due motivi. Resiste con controricorso Z.D., che ha presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente denuncia la nullità della sentenza perchè il giudice di secondo grado si sarebbe limitato a dichiarare inammissibile l’appello per omessa esibizione della prova dell’avvenuta notifica dell’atto prodromico dal quale è scaturito il provvedimento impugnato, mentre risultava la presenza in atti della relata di notifica, in quanto il documento era stato prodotto in allegato all’atto di appello; dalla relata di notifica emergeva la correttezza del procedimento notificatorio, per avvenuta compiuta giacenza. Il ricorrente argomenta che la dichiarazione rilasciata dall’Ufficio postale di Latina Centro, datata 30.1.2009, confermava che l’atto non consegnato dal portalettere al destinatario veniva depositato presso l’ufficio di competenza territoriale della residenza del destinatario, e contestualmente veniva emessa una comunicazione di avvenuto deposito, diretta al destinatario in forma raccomandata.

1.1.Il motivo è inammissibile.

L’esordio dell’illustrazione del motivo evoca la norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, ma le censure, pur centrate su un vizio procedurale, error in procedendo in relazione agli aspetti di doglianza che sono stati prospettati, evidenziano in concreto un errore revocatorio in cui sarebbe incorso il giudice di appello.

Nello specifico, l’Ufficio denuncia un errore di fatto, consistente nella inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulterebbe dagli atti del processo. La doglianza, come esposta negli argomenti a sostegno del ricorso, fa valere un errore percettivo il quale, laddove fosse ravvisabile, dovrebbe essere proposto, a norma dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (v. Cass., Sez. L. n. 2529 del 2016, Cass. n. 17057 del 2007, Cass. n. 20240 del 2014) davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Inoltre, la confusa illustrazione delle doglianze non consente comunque di apprezzare il denunciato error in procedendo, per totale carenza sotto il profilo dell’autosufficienza, non contenendo le precisazioni ed i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 1170 del 2004)

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica:” Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52″, atteso che l’avviso di rettifica e liquidazione risulterebbe correttamente motivato, in quanto emesso sulla base di una precisa relazione tecnica dell’UTE, comparando i prezzi indicati in comune commercio per terreni aventi carattere similare ed i parametri forniti dall’Osservatorio Immobiliare.

2.1.Il motivo è inammissibile. L’attività assertiva della censura è svolta senza evocare in alcun modo la sentenza di appello, sicchè si pretende di svolgere la critica senza parametrarsi all’oggetto del ricorso, che è del tutto estraneo alla logica di qualsiasi motivo di impugnazione (ex multis Cass. n. 359 del 2005). Le doglianze, inoltre, tendono ad ottenere dal giudice di legittimità una rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità.

3.Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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