Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13735 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13735 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Immobiliare San Pancrazio s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore–Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 35/2010/22

depositata il 30/3/2010

;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 9/5/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Basile;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

Immobiliare San Pancrazio s.r.l. contro l’Agenzia delle

Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto
dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di Varese n. 27/12/2008 che aveva accol-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13821/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 31/05/2013

to il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 087359000149 per imposta di registro ed
INVIM. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 9/5/2013 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 12 della L. 282/2002 laddove
la CTR ha ritenuto che il versamento della prima rata comportasse l’efficacia della definizione. La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Cass.
20746/2010) secondo cui L’efficacia della sanatoria ex art. 12 1. cit. ,è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’ omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della
definizione della lite pendente.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Immobiliare San Pancrazio s.r.l.
avverso la cartella di pagamento n. 087359000149 per imposta di registro ed INVIM.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dall’ Immobiliare San Pancrazio s.r.l. avverso la cartella di pagamento n.
087359000149 per imposta di registro ed INVIM. Compensa tra le parti le spese del merito
e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 9/5/2013

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Motivi della decisione

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