Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13735 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

4, presso lo studio dell’avvocato LIPPI ANDREA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PETTINAU ANDREA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 265/09 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

del 10/07/09, depositato il 07/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 13.12.2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnato il decreto 7 settembre 2009 della Corte di appello di Cagliari che ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere a O.F. un indennizzo di Euro 2000,00 ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un procedimento svoltosi davanti alla Sezione regionale della Corte dei Conti; e tuttavia compensato le spese processuali perchè il Ministero non aveva dato causa al giudizio considerato necessario dalla legge per conseguire l’indennizzo, riconoscendone anzi la spettanza.

2. L’ O. ha proposto ricorso affidato a due motivi; con i quali ha dedotto violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. nonchè difetti di motivazione assumendo che non erano stati osservati i principi sulla disciplina delle spese in caso di soccombenza accentuati dalla L. n. 69 del 2009 che ne consente la compensazione soltanto in presenza di gravi motivi.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 ed esservi accolto per manifesta fondatezza se sono condivise le considerazioni che seguono: la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che anche in tema di giudizio di equa riparazione la soccombenza va valutata in relazione all’esito del processo nel cui alveo si accerta la fondatezza della pretesa azionata, ed è consequenziale alla definizione del giudizio, trovando fondamento nell’esigenza di evitare diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere attività processuale onde ottenere il riconoscimento del suo diritto. Di qui l’oggettiva applicazione del principio della soccombenza, che priva di decisiva rilevanza ai fini dell’esclusione dell’obbligo del pagamento delle spese il fatto che la parte dichiarata soccombente non abbia dato causa all’introduzione della lite, ovvero abbia assunto un contegno processuale neutro, non contestando l’avversa pretesa (Cass. 27728/2009; 497/2010; 1101/2010).

4. Si ritiene,pertanto, che il decreto impugnato vada cassato con riguardo alla statuizione in esame; e poichè non necessitano ulteriori accertamenti, che la Corte decida nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. liquidando all’ O., anche le spese processuali del giudizio di merito.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. – Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con riguardo alla statuizione in esame; poichè non necessitano ulteriori accertamenti, il Collegio deve decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. liquidando all’ O. le spese processuali del giudizio di merito come da dispositivo, da distrarre in favore dell’avv. Andrea Pettinau che ha dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e pronunciando nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dell’ O. delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 815,00, di cui Euro 315,00 per diritti e 450,00 per onorari, e delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge, e ne dispone la distrazione a favore dell’avvocato Andrea Pettinau.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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