Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13735 del 08/06/2010
Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13735
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, e domiciliato presso gli Uffici di questa in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
L.G.;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro in data 19
novembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha
concluso per il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica
udienza o, in subordine, perchè sia sollevata questione di
legittimità costituzionale, conclusioni alle quali si è riportato,
in Camera di consiglio, il Sostituto Procuratore Generale dott.
Giampaolo Leccisi.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 19 novembre 2005, il Giudice di pace di Lagonegro, pronunciando sul ricorso proposto da L.G. nei confronti del Ministero dell’interno, ha accolto l’opposizione e annullato il verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia stradale di Potenza in data 18 maggio 2005 per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, rilevando che per l’accertamento dell’infrazione era stato utilizzato un autovelox non sottoposto ad adeguata taratura;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Ministero dell’interno ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 gennaio 2007, sulla base di un motivo;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’unico motivo censura violazione e falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45 e art. 142, comma 6, e degli artt. 192, 345 e 383 reg. esec. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1995, n. 495), in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;
che il motivo è manifestamente fondato;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23978), in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura: tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie;
che, pertanto, ha errato il Giudice di pace ad accogliere l’opposizione sul rilievo che l’autovelox, con cui è stato accertato il superamento dei limiti di velocità, non era stato sottoposto a taratura periodica;
che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione proposta dal L.;
che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’opposizione proposta da L. Giuseppe. Condanna il L. al pagamento delle spese processuali sostenute dal Ministero nel doppio grado, che liquida, per la fase di merito, in Euro 250,00 per diritti ed Euro 150,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito, e, per la fase di cassazione, in Euro 400,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010