Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13735 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 06/07/2016), n.13735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MEDICAL SERVICE s.p.a., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via

Giovanni Paisiello n. 15, presso l’avv. Graziano Brugnoli, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 102/40/08, depositata il 6 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

febbraio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avvocato dello Stato Giulio Bacosi per la ricorrente e

l’avv. Graziano Brugnoli per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della Fiuggi Medical Service s.p.a., è stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, per IRPEG ed ILOR dell’anno 1983, con metodo induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d).

Il giudice d’appello ha ritenuto che il presupposto per la legittimità del ricorso a tale metodo di accertamento richiede il perdurare delle condizioni che lo hanno reso astrattamente possibile, cioè la mancanza di elementi contabili certi o la prova che la mancata esibizione della contabilità fu scientemente voluta dal contribuente: nella fattispecie, ha aggiunto, la società è stata in grado, in sede contenziosa, di esibire la documentazione richiesta, completa ed esaustiva in ordine alla dimostrazione della regolarità della tenuta della contabilità, con la conseguenza che l’avviso impugnato si palesa del tutto arbitrario, risultando privo del presupposto legittimante.

2. La Medical Service s.p.a., in liquidazione (già Fiuggi Medical Service s.p.a.), resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate, denunciando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello annullato l’avviso di accertamento emesso con metodo induttivo, ai sensi della norma anzidetta, sulla base della considerazione che l’esibizione in giudizio della contabilità, risultata omessa o irregolarmente tenuta all’atto della verifica fiscale, fa venir meno il presupposto di legittimità dell’atto impositivo.

Il motivo è fondato.

E’ assolutamente consolidato il principio in virtù del quale, in tema di rettifica delle dichiarazioni dei redditi d’impresa, qualora l’amministrazione constati delle irregolarità della contabilità di gravità tale da determinare un’inattendibilità globale delle scritture, è autorizzata, ai sensi della norma sopra citata, a prescindere da esse ed a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva: la circostanza che le irregolarità contabili siano così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità delle stesse rende, dunque, di per sè sola legittima l’adozione del metodo induttivo (tra le altre, Cass. nn. 9097 del 2002, 27068 del 2006, 6086 del 2009, 18902 del 2011).

Ne deriva l’erroneità della sentenza impugnata – la cui ratio, sopra riportata, investe esclusivamente la legittimità in sè del metodo di accertamento adoperato -, là dove il giudice di merito ha affermato che la legittimità dell’atto impositivo basato sul criterio induttivo di cui del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), presuppone il perdurare, anche in sede contenziosa, delle condizioni per la sua emissione, essendo invece evidente che la legittimità dell’accertamento, sotto il profilo del metodo utilizzato, va valutata in base ai presupposti di legge esistenti all’epoca della sua adozione.

2. Resta assorbito il secondo motivo.

3. Pertanto, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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