Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13734 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.31/05/2017),  n. 13734

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14330-2012 proposto da:

P.A. nq di legale rappresentante della Lavanderia Magnelli

srl, elettivamente domiciliato in ROMA V.S. TOMMASO D’AQUINO 80,

presso lo studio dell’avvocato SEVERINO GRASSI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VINCENZO GERMINARA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CERIT SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 10/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GRASSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MATANO per delega

dell’Avvocato SGROI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Cerit S.p.a. notificava alla Lavanderia Magnelli S.r.l. un preavviso di fermo amministrativo, per il mancato pagamento di una cartella esattoriale, emessa per contributi SSN Aziende, che era stata impugnata dalla contribuente innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia, già adito con la proposizione di altri tre ricorsi in opposizione avverso cartelle esattoriali emesse per illecita interposizione di manodopera. Il giudice del lavoro con sentenza n. 1/2008 riteneva nulla ed inesigibile ogni pretesa da parte dell’INPS, mentre dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai contributi SSN, senza indicare il termine per la riassunzione del giudizio. Avverso il provvedimento di fermo, proponeva opposizione la contribuente, innanzi alla Commissione Tributaria di Pistoia, eccependo in punto di diritto la formazione del giudicato e conseguentemente l’infondatezza del presunto diritto fatto valere dall’INPS. La CTP respingeva il ricorso della società. La decisione veniva impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che respingeva l’appello. Propone ricorso per cassazione Alberto P., nella qualità di legale rappresentante della Lavanderia Magnelli S.r.l., svolgendo tre motivi. Resiste con controricorso l’INPS.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 50 cod. proc. civ.”, atteso che la sentenza del giudice di appello avrebbe fatto errata applicazione della norma, non riferibile al difetto di giurisdizione, ma solo alla materia della competenza del giudicante. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, confermando la sentenza della CTP di Pistoia, ha erroneamente ritenuto che la sentenza n. 1/08 del Tribunale di Pistoia fosse una sentenza di mero rito e che non decidesse nel merito, mentre il contributo SSN è un contributo accessorio, rispetto ai contributi principali dovuti all’INPS.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica:” Violazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2 e all’art. 295 cod. proc. civ., nonchè la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e all’art. 39 cod. proc. civ.”. La società ricorrente deduce che la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1/08 è stata oggetto di impugnazione da parte dell’INPS dinanzi alla Corte di appello di Firenze, decisa con sentenza n. 456/2012, in data 17.4.2012, ma che alla data di notifica del ricorso per cassazione non era stata ancora depositata la motivazione. Rileva che della proposizione dell’appello non era stata edotta, in quanto lo stesso non era stato notificato nel termine di dieci giorni dall’emissione del decreto di fissazione udienza. Pertanto, anche nel caso in cui fosse stata informata della proposizione dell’appello, e tale circostanza fosse stata riferita alla Commissione Tributaria Provinciale, questa avrebbe dovuto dichiarare la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., per evidente pregiudizialità giuridica. Evidenzia di non aver potuto riassumere il processo innanzi al giudice tributario in quanto la proposizione del giudizio dinanzi a quest’ultimo avrebbe determinato una ipotesi di litispendenza, tenuto conto che il procedimento dinanzi alla giurisdizione ordinaria doveva considerarsi ancora pendente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, atteso che nella motivazione della sentenza impugnata si è omesso qualsiasi riferimento in merito alle censure sollevate in sede di appello, e precisamente in merito alla non applicabilità dell’art. 50 cod. proc. civ. alla fattispecie in esame, nonchè all’applicabilità dell’art. 295 cod. proc. civ. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e all’art. 39 cod. proc. civ..

4. I motivi di ricorso, per connessione logica, possono essere trattati congiuntamente.

4.1. Il primo motivo è infondato.

Non è contestato in atti che avverso la cartella di pagamento veniva proposta opposizione con ricorso al giudice del lavoro presso il Tribunale di Pistoia che, con sentenza n. 1/8 depositata 1’11.1.2008, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale. La società ricorrente non provvedeva a riassumere nei termini di legge il giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, con la conseguenza che la stessa diveniva definitiva.

Parte ricorrente deduce l’inapplicabilità nella fattispecie in esame dell’art. 50 cod. proc. civ., trattandosi di una norma riferita esclusivamente alla materia della competenza.

A tale riguardo, questa Corte ritiene che, in ipotesi di difetto giurisdizione, ed a seguito di pronuncia declaratoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, deve trovare applicazione, con riferimento al periodo che qui interessa, anteriore all’introduzione della L. n. 69 del 2009, art. 59 in via analogica, il termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio innanzi alla Commissione Tributaria, stabilito dall’art. 50 cod. proc. civ., nella formulazione all’epoca vigente.

Il principio è stato recentemente affermato da questa Corte in temalodo arbitrale, sostenendosi che, a seguito di pronuncia declaratoria della giurisdizione, ove non sia stato indicato il termine per adire al giudice, trova applicazione analogicamente il termine di sei mesi previsto dall’art. 50 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, sent. n. 20105 del 2015).

4.2. Anche il secondo motivo è infondato.

Parte ricorrente lamenta di non avere avuto conoscenza del fatto che era stato proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1/2008, ma se di detta circostanza fosse stata edotta la CTP, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., e comunque non sarebbe stato possibile riassumere il giudizio innanzi alla CTP ravvisandosi una ipotesi di litispendenza.

In disparte dall’inammissibilità del motivo, per ragioni che si collocano a monte, tenuto conto che il ricorrente argomenta per “ipotesi”, le censure illustrate non possono trovare ingresso, posto che nella fattispecie, in caso di riassunzione del giudizio innanzi alla CTP non sarebbe stata configurabile una ipotesi di litispendenza, trattandosi di una situazione processuale configurabile solo in caso di contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenente allo stesso ordine giudiziario, pertanto non può valere in ipotesi di cause non identiche, e proposte innanzi al giudice ordinario e al giudice tributario (v. Cass. Sez. 6-5, n. 18100 del 2013; Cass. Sez.5, sent. n. 16834 del 2007).

5. Al rigetto dei primi due motivi di ricorso, consegue l’assorbimento del terzo. Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; condanna la soccombente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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