Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13734 del 20/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16057-2020 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso
dall’Avvocato MASSIMO GOTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto RG 11158/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato
il 09/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FALABELLA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Firenze del 9 marzo 2020. Con quest’ultima pronuncia è stata respinta la domanda di protezione internazionale del ricorrente S.L., nato in Gambia.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, “motivazione carente e manchevole e conseguente violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5”. La censura investe il decreto impugnato nella parte in cui ha denegato la protezione sussidiaria avendo riguardo all’insussistente attendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente avanti alla Commissione territoriale, prima, e al Tribunale, poi. Sostiene l’istante che la minaccia grave proverrebbe, nella fattispecie, dal partito politico APRC e che egli, in caso di rimpatrio, correrebbe il rischio di subire la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; rileva, al riguardo, che egli non avrebbe potuto “godere di una protezione statuale intesa come forze di polizia prima e sistema giudiziario successivamente”.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha disatteso la domanda di protezione sussidiaria, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), – di cui qui si dibatte, perchè nel motivo non si fa questione della “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” ex citato art. 14, lett. c)” – osservando come la non credibilità del racconto ostasse all’accoglimento della medesima e rilevando, altresì, come il timore espresso dal richiedente non fosse più attuale, in quanto in Gambia era al potere il partito UDP (antagonista della formazione politica denominata APRC, che sarebbe stata responsabile dell’aggressione alla madre dello stesso S.).
Il rilievo formulato dal Tribunale quanto al ruolo che oggi avrebbe l’UDP – rilievo che integra una seconda ratio decidendi della pronuncia sul punto della nominata protezione sussidiaria – non è stato, peraltro, nemmeno censurato. Il dato è dirimente: infatti, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019, n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).
Per completezza, va osservato che la prima ratio della pronuncia è pienamente corretta. L’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione (cfr.: Cass. 20 marzo 2014, n. 6503; Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; Cass. 19 giugno 2020, n. 11936 rileva che i rischi ai quali sarebbe esposto il richiedente in caso di rientro in patria non devono essere configurabili in via meramente ipotetica o di supposizione): il che, nel caso in esame è mancato, dal momento che la vicenda narrata dal richiedente è stata ritenuta non credibile, onde i pericoli che sarebbero correlati ad essa risultano essere del tutto privi di concretezza.
3. – Nulla deve disporsi in punto di spese processuali.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6′ Sezione Civile, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021