Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13734 del 06/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 06/07/2016), n.13734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

4M REFAI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Benedetto Cairoli n. 6,

presso l’avv. Roberto Martini, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Riccardo Spagliardi, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 95/10/08, depositata il 17 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

febbraio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Loreta Uttaro (per delega) per la ricorrente e

l’avvocato dello Stato Giulio Bacosi per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La 4M Refai s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento degli appelli riuniti dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della contribuente, per IRPEG ed IRAP degli anni 1999 e 2000, a titolo di recupero a tassazione di quote di ammortamento ritenute indeducibili, in quanto relative a terreno sul quale doveva essere edificato uno stabilimento industriale, per la cui realizzazione la società aveva ottenuto un contributo ai sensi della L. n. 488 del 1992, nonchè della parte di tale contributo relativa al terreno, in quanto ritenuto contributo non in conto impianti ma, appunto perchè destinato all’acquisto di bene non ammortizzabile, in conto capitale e, dunque, sopravvenienza attiva.

Il giudice d’appello ha ritenuto che il terreno non poteva essere suscettibile di ammortamento in quanto bene a vita illimitata, tendenzialmente insuscettibile di deperimento; ha aggiunto che, nella fattispecie, “non risulta in alcun modo che le caratteristiche” del terreno “siano in qualunque modo venute meno”, in quanto esso “non è trasformato, ma semplicemente deve essere edificato”, le opere “non ne mutano la natura”, “la futura rimessione in pristino non implicherebbe costi” e, infine, “manca anche il rapporto di diretta strumentalità del bene rispetto all’attività produttiva”, da svolgersi all’interno della costruzione che il terreno “è destinato ad accogliere”.

2. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67(nel testo vigente ratione temporis, ora art. 102 “nuovo” TUIR) e formula il quesito di diritto “se nel sistema tributario le pertinenze siano soggette al generale principio civilistico posto dagli artt. 817 c.c. e segg. e se, conseguentemente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 (nel testo anteriore al D.L. n. 223 del 2006) sia violata allorquando venga esclusa l’ ammortizzabilità del terreno che costituisce pertinenza di un fabbricato ammortizzato in quanto utilizzato ai fini dell’attività di impresa”.

Il motivo è infondato.

E’, infatti, assorbente rilevare che il giudice di merito ha affermato, compiendo un accertamento di fatto non oggetto di censura, che sul terreno in questione, all’epoca dei fatti, non era stata ancora effettuata alcuna costruzione, rilevando (come riportato in narrativa) che “il bene non è trasformato, ma semplicemente deve essere edificato” e che lo stesso “è destinato ad accogliere una costruzione all’interno della quale” verrà svolta l’attività produttiva.

Risulta, pertanto, che il bene de quo era, all’epoca, ancora un terreno edificabile, il che esclude in radice ogni questione concernente la sua ammortizzabilità.

2. Col secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 (anch’esso nel testo applicabile ratione temporis, modificato dalla L. n. 449 del 1997, ora art. 88 del “nuovo” T.U.I.R.) e del D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, art. 4: la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui il giudice d’appello, nell’accogliere integralmente l’appello dell’Ufficio e confermare in toto l’avviso di accertamento, ha ritenuto soggetta a tassazione (quale sopravvenienza attiva) il contributo, percepito dalla contribuente ai sensi del D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla l. n. 488 del 1992), relativo al terreno de quo, in quanto qualificato – erroneamente, ad avviso della ricorrente – contributo in conto capitale anzichè in conto impianti, poichè destinato all’acquisto di un bene considerato non ammortizzabile.

Il motivo, dotato di idoneo quesito, è fondato.

Premesso che, in tema di determinazione del reddito d’impresa, sono contributi in conto capitale – e, quindi, sopravvenienze attive –

quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibili, quelli destinati all’acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali (da ult., Cass. n. 23555 del 2015; cfr. anche Cass. n. 16434 del 2015), deve ritenersi che, nella fattispecie, il contributo va considerato in conto impianti, poichè ciò che rileva è la finalità in vista della quale il contributo stesso è stato percepito, cioè l’acquisto di un terreno destinato, nell’ambito del medesimo progetto di investimento agevolato ai sensi della citata L. n. 488 del 1992, alla costruzione di un fabbricato industriale ammortizzabile.

3. In conclusione, va rigettato il primo motivo ed accolto il secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente limitatamente al recupero a tassazione del contributo.

4. In considerazione dell’esito complessivo della controversia, sussistono giusti motivi per dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente al tempero del contributo.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA