Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13733 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. SAVIO Umberto, per legge

domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione,

piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROPPOLO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Biella in data 7 dicembre

2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza,

conclusioni alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, il

Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che D.F.G. ha proposto opposizione avverso i verbali n. (OMISSIS) emessi nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Roppolo in data 14 giugno 2005, con i quali gli erano state contestate la violazione, rispettivamente, dell’art. 173 C.d.S., commi 2 e 3 (guida del veicolo Fiat Panda tg. (OMISSIS), di proprietà di B.A.M., facendo uso del telefonino) e dell’art. 172 C.d.S., commi 1 e 8 (guida del suddetto veicolo senza fare uso delle cinture di sicurezza);

che, nella resistenza dell’Amministrazione comunale, il Giudice di pace di Biella, con sentenza del 7 dicembre 2005, ha rigettato l’opposizione;

che il Giudice di pace ha respinto la contestazione di nullità ed inesistenza dei due processi verbali per mancata indicazione del giorno, dell’ora e della località dell’accertamento delle violazioni, rilevando che i verbali in questione – notificati al D. F., in qualità di autore materiale, non avendo l’agente potuto procedere alla contestazione immediata – recano la data di quando sono stati compilati (e cioè il 14 giugno 2005) e che sono stati seguiti da altri verbali, notificati al proprietario dell’autovettura come responsabile in solido, che contengono data, ora e località delle avvenute infrazioni;

che, nel merito, il Giudice di pace ha rilevato che i verbali fanno fede fino a querela di falso e che il loro contenuto è stato confermato in udienza dall’agente verbalizzante;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il D.F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 gennaio 2007, sulla base di tre motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, commi 2 e 4, sulle modalità del procedimento del giudizio di opposizione, è infondato;

che, per un verso, nel procedimento di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, il termine di dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, fissato dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, per il deposito da parte dell’amministrazione dei documenti relativi all’infrazione e alla sua contestazione, non ha natura perentoria, mancando nella norma una simile comminatoria, onde – contrariamente a quanto prospetta il ricorrente – la sua inosservanza non implica alcuna decadenza (Cass., Sez. 1^, 17 gennaio 1998, n. 373; Cass., Sez. 1^, 11 novembre 2004, n. 21491; Cass., Sez. 1^, 5 luglio 2006, n. 15324);

che, d’altra parte, la regolarità della costituzione del Comune tramite un proprio funzionario delegato non è incisa dal fatto che la delega conferita dal Sindaco sia stata depositata, a fronte della contestazione del ricorrente, soltanto nel corso del giudizio di primo grado e non all’atto della costituzione con il deposito di memoria e di controdeduzioni (cfr. Cass., Sez. 1^, 17 luglio 2001, n. 9710; Cass., Sez. 1^, 21 settembre 2006, n. 20441; Cass., Sez. 2^, 21 novembre 2006, n. 24673);

che il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 383 reg. esec. C.d.S., denunciandosi che non sia stata dichiarata la nullità dei verbali impugnati, nonostante in essi sia stata omessa l’indicazione del giorno, dell’ora e della località delle infrazioni contestate;

che il motivo è fondato;

che, in tema di infrazioni amministrative, l’atto di notificazione degli estremi della violazione deve contenere indicazioni sufficienti ad assicurare la tempestiva difesa dell’interessato (Cass., Sez. 1^, 27 marzo 1996, n. 2767);

che, in particolare, con riferimento ad infrazione al codice della strada, il requisito della specificità dell’atto di accertamento richiede che il verbale contenga “gli estremi precisi e dettagliati della violazione” (art. 201 C.d.S.), con l’indicazione dei necessari elementi spazio-temporali, della natura della violazione (la sommaria esposizione del fatto), del tipo e della targa del veicolo (art. 383 reg. esec. C.d.S.) (Cass., Sez. 1^, 28 settembre 2006, n. 21058);

che, pertanto, in tema di circolazione stradale, è invalido, perchè non sufficientemente specifico, il verbale notificato all’autore materiale dell’infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all’ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta, nè essendo, d’altra parte, configurabile una sanatoria di detta invalidità per il fatto che il verbale separatamente notificato al proprietario dell’autovettura, in qualità di responsabile in solido, rechi detti elementi;

che l’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del terzo mezzo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 198 C.d.S., per omessa applicazione, pur in un unico giudizio, del concorso di più violazioni commesse con la medesima azione;

che la sentenza impugnata è cassata per effetto dell’accoglimento del secondo motivo;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento della proposta opposizione e l’annullamento dei verbali impugnati in applicazione del principio di diritto sopra enunciato;

che le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla i verbali n. (OMISSIS) emessi dalla Polizia municipale di Roppolo in data 14 giugno 2005. Condanna il Comune al rimborso delle spese processuali sostenute dal D.F., che liquida, che per la fase innanzi al Giudice di pace, in Euro 450,00 (di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 150,00 per onorari), oltre a spese generali ed accessori di legge, e, per il grado di legittimità, in Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

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