Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13733 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 06/07/2016), n.13733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.M., rappresentata e difesa dall’avv. Fabio

Ercolini, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 59/14/06, depositata il 16

aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

febbraio 2016 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

uditi l’avv. Mauro Vivaldi (per delega) per la ricorrente e

l’avvocato dello Stato Giulio Bacosi per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Soldi Anna Maria, il quale ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. G.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente a seguito di avviso di accertamento, notificato al coniuge legalmente separato e divenuto definitivo per omessa impugnazione, relativo al 1996, anno per il quale era stata presentata dichiarazione congiunta ai sensi della L. n. 114 del 1977, art. 17.

Il giudice d’appello ha ritenuto che la dichiarazione congiunta costituisce una facoltà il cui esercizio produce tutte le conseguenze previste dalla legge e che il venir meno, in epoca successiva, della convivenza matrimoniale non lede il diritto di difesa della moglie, la quale ha la possibilità di far valere, in sede di impugnazione della cartella, tutte le possibili ragioni di contrasto della pretesa tributaria.

2. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente, denunciando la violazione della L. n. 114 del 1977, art. 17 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 sostiene la tesi secondo la quale “nel caso di separazione dei coniugi l’accertamento deve essere notificato a pena di nullità ad entrambi i coniugi con la conseguenza che, se l’accertamento in rettifica è notificato a uno solo, la successiva cartella di pagamento è nulla nei confronti dell’altro coniuge, e quindi può essere validamente impugnata in relazione anche della mancata notifica diretta degli atti precedenti e, per questo solo vizio, l’atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato”.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare il principio in virtù del quale, ai sensi della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17 la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costruisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell’imposta ed accessori, iscritti a molo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dal citato art. 17, u.c., non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Nè ciò e suscettibile di dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 184 del 1989 e ord. n. 4 del 1998), dovendosi escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dell’avviso di accertamento a lui notificato renda definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l’avviso di mora a lei diretti e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (tra altre, Cass. nn. 4863 del 2002, 2021 del 2003, 19896 del 2006, 23553 del 2015).

Ciò posto, la ricorrente sostiene che tra i vizi denunziabili dalla moglie separata, in sede di impugnazione della cartella di pagamento a lei notificata, rientra anche quello concernente l’omessa notifica, nei suoi stessi confronti, dell’atto prodromico; e richiama la giurisprudenza che riconosce appunto al contribuente la facoltà di far valere, in via esclusiva, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto consequenziale, il vizio procedimentale consistente nella omessa notifica dell’atto presupposto.

La tesi non può essere condivisa, in quanto confligge in pieno (costituendone una sorta di interpretano abrogans) con il dettato del menzionato art. 17, il quale, nel caso di dichiarazione congiunta dei coniugi (facoltà ora abrogata), prevedeva proprio che l’amministrazione notificasse al (solo) marito l’avviso di accertamento (o la cartella di pagamento), ferma rimanendo la responsabilità solidale della moglie per le imposte e gli accessori iscritti a ruolo a nome del marito, fatta valere attraverso la notifica, a lei diretta, della cartella di pagamento (o dell’avviso di mora).

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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