Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13732 del 31/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13732 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge
Ricorrente
Contro
Alberico Sampietro e C s.a.s.
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
54/2011/29
depositata il 23/2/2011 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Alberico Sampietro e C s.a.s.-
contro l’Agenzia delle En-
trate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello
proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Taranto n.404/4/2004 che
aveva accolto il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 3798664000 per IVA.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.
20449/11
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 31/05/2013
Il ricorso proposto
si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 8/5/2013 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
dpr 633/72 laddove la CTR ha ritenuto la inesistenza dell’avviso di accertamento in quanto
privo delle ultime tre pagine nelle quali era presente la sottoscrizione e l’importo totale richiesto. La censura è fondata. La categoria dell’inesistenza giuridica richiede che l’atto o non
sia inquadrabile in nessun parametro normativo o provenga da un soggetto assolutamente
privo, “ab imis”, del potere di emanarlo (Sez. 5, Sentenza n. 11648 del 17/09/2001);qualora
non ricorrano tali circostanze l’atto deve reputarsi suscettibile di acquisire il carattere della
definitività, se non tempestivamente impugnato (Sez. 5, Sentenza n. 4232 del 24/02/2006).
Tali principi non risultano osservati dalla CTR laddove ha affermato la inesistenza dell’atto
per l’assenza della sottoscrizione e dell’ammontare complessivo dell’importo richiesto.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo ed
il rinvio alla CTR della Puglia anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla
CTR della Puglia
Così deciso in Roma, 8/5/2013
Il Funzionario Gu dìZiari0
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. 546/92, 56 e 59