Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13732 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio legale ROMANO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNI ROMANO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto N. 3913/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 16/09/09, depositato il 06/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE SALVAGO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 13.12.2010 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

1. E’ impugnato il decreto 13 ottobre 2009 della Corte di appello di Napoli che ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere a C.C. un indennizzo di Euro 1034,00 ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un procedimento iniziato davanti al TAR Campania il 28 agosto 1990 ed ancora in corso (anno 2008) che non doveva invece protrarsi per più di 3 anni; e detto indennizzo ha determinato nella misura di Euro 700 per anno anche perchè la ricorrente non aveva inoltrato alcuna istanza di sollecito.

2. Il C. ha proposto ricorso affidato a due motivi; con i quali ha dedotto violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg. per avere la Corte dichiarato prescritto il suo diritto per il periodo precedente al 1998 e comunque liquidato un indennizzo non corrispondente ai parametri indicati dalla CEDU nella misura di Euro 1.000,00 – 1500,00 per ciascun anno di durata.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 ed esservi respinto per manifesta infondatezza se sono condivise le considerazioni che seguono: è vero che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che in tema di giudizio di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda (Cass. 27719/2009; 3325/2010); e che il decreto impugnato ha invece enunciato il principio opposto pervenendo al risultato che nel caso il credito della C. si era prescritto per il periodo 1990- 1998 antecedente al decennio precedente il ricorso per ottenere l’equo indennizzo.

Ma è pur vero che la Corte di appello non ha poi tenuto conto di tale premessa avendo determinato in anni tre la durata ragionevole del processo nonchè in Euro 700,00 per anno l’entità dell’indennizzo per il periodo di 15 anni eccedente tale durata; e che lo ha attribuito al C. nella misura complessiva di Euro 10.340,00,corrispondente all’intera durata di 15 anni ritenuta irragionevole,e senza alcuna detrazione per il periodo dichiarato prescritto.

4. E’ ben vero, poi, che il giudice nazionale deve in linea di principio uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto.

E nel caso la Corte di appello li ha puntualmente indicati soprattutto nell’inerzia dimostrata dal ricorrente che non aveva mai presentato istanze di prelievo o di sollecito per ottenere la trattazione del ricorso: senza alcuna censura al riguardo della stessa che non ha addebitato alcun errore logico-giuridico al decreto impugnato,lamentando soltanto genericamente “la modestia” dell’indennizzo liquidato nella misura di Euro 700,00 per ogni anno di durata eccedente quella ragionevole.

D’altra parte, la Corte CEDU in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, in cui gli interessati non hanno sollecitato in alcun modo la trattazione e/o definizione del processo mostrando sostanzialmente di non avervi interesse,ha liquidato un indennizzo forfettario per l’intera durata del giudizio che suddiviso per il numero di anni ha oscillato tra gli importi di Euro 350,00 e quello di Euro 550,00, pur se in qualche caso non è mancata una liquidazione superiore (cfr. procedimenti 675,688 e 69l/03; 11965/03). E questa Corte ha già recepito in numerose pronunce tale indirizzo della Corte di Strasburgo fissando l’importo complessivo in modo da non scendere al di sotto della soglia di Euro 500,00 per ogni anno di durata del procedimento:nel caso corrispondente ad un ammontare complessivo di Euro 9.000,00. Con la conseguenza che neppure sotto tale profilo la Corte territoriale si è discostata dai menzionati parametri.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. – Il ricorso va conseguentemente respinto con condanna della soccombente R. al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero delle Finanze in complessivi Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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