Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13732 del 08/06/2010

Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Aosta in data 5 dicembre

2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza,

conclusioni alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, il

Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo Leccisi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso in data 6 giugno 2005, R.G. ha proposto opposizione per l’annullamento dell’ordinanza del Presidente della Regione Valle d’Aosta prot. n. 10799/1SP del 12 maggio 2005, con la quale era stata disposta, ex art. 223 C.d.S., la sospensione per il periodo di un mese della patente di guida n. (OMISSIS) categoria B, intestata al ricorrente, in conseguenza del verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 101/H/2004/V redatto il 26 agosto 2004 dalla polizia municipale di Aosta per violazione dell’art. 154 C.d.S., commi 1 e 8;

che, nella resistenza della Presidenza della Regione, il Giudice di pace di Aosta, con sentenza depositata in cancelleria il 5 dicembre 2005, ha accolto il ricorso ed annullato l’impugnata ordinanza- ingiunzione;

che – premessa la natura cautelare del provvedimento di sospensione della patente – il Giudice di pace ha rilevato che il forte ritardo (quasi nove mesi) con cui esso è stato adottato contrasta con il principio fondamentale per cui qualsiasi pena o sanzione, per conseguire l’effetto dissuasivo cui è preordinata, deve essere applicata entro il lasso minimo di tempo necessario alla sua definizione; e che – dovendo, in base alla normativa vigente, l’autorità prefettizia possedere entro venticinque giorni tutti gli elementi necessari per valutare l’opportunità di emettere il provvedimento – il ritardo registrato nel caso di specie non può ritenersi giustificato;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Presidente della Regione Valle d’Aosta ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 dicembre 2006, sulla base di un unico motivo;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 154, 222 e 223 C.d.S., della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e dell’art. 2700 cod. civ., nonchè motivazione erronea e insufficiente, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;

che, ad avviso del ricorrente, il provvedimento de quo, oltre ad assumere una funzione cautelare, rivestirebbe natura amministrativo- sanzionatoria, e dunque sfuggirebbe al criterio d’immediatezza della applicazione, restando soggetto alla ordinaria prescrizione quinquennale;

che il motivo è infondato;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 6 giugno 2007, n. 13226; Sez. 2^, 30 marzo 2009, n. 7731), il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida, a norma dell’art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, tenga condotte ulteriori che possano arrecare pericolo ad altri: se, pertanto, è da escludere che il provvedimento di sospensione non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all’art. 223 medesimo, è d’altro canto necessario che esso intervenga entro un tempo ragionevole dall’accertamento della violazione, non potendo altrimenti assolvere alla finalità cautelare che gli è propria;

che, nella specie, la valutazione del Giudice di pace, di incongruità e di irragionevolezza di una sospensione adottata a quasi nove mesi dall’accertamento della violazione, è sostenuta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a statuizione sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010

 

 

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