Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13732 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 06/07/2016), n.13732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13164/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.LLI E. DI C.V. & C. SAS, EQUITALIA

POLIS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 25/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si rimette al

Collegio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– Con la sentenza n. 67/33/09, depositata il 25.03.2009 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta dalla società F.lli E. SRL nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Concessionario alla riscossione Equitalia Polis, avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per IVA, IRPEG ed IRAP, anni di imposta 2000 e 2001, conseguente alla mancata convalida di una dichiarazione integrativa ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, conseguita all’omesso pagamento delle rate dovute.

– La CTR respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la cartella era illegittima in quanto notificata prima della comunicazione del diniego di condono.

– L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione su due motivi nei confronti della società contribuente e di Equitalia Polis SPA. – Non risulta documentata in atti la notifica del ricorso nei confronti di Equitalia Polis SPA.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

– Il giudizio in primo grado è stato promosso dalla contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Concessionario alla riscossione ed è proseguito tra le medesime parti in appello, dando vita ad un litisconsorzio processuale necessario, come rilevato già da questa Corte in fattispecie analoghe (Cfr. Cass. nn. 8125/2016, 10934/2015, 24868/2013), e nel presente giudizio non è provata la notifica del ricorso per cassazione al Concessionario.

Ritenuto che, previo rinvio a nuovo ruolo:

– Va disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti del Concessionario Equitalia Polis SPA.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo;

Ordina alla ricorrente Agenzia delle entrate di provvedere alla notifica del ricorso al Concessionario Equitalia Polis SPA entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e di provvedere al deposito dell’atto notificato entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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