Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13732 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 03/07/2020), n.13732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30560-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTON GIULIO LANA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO MELILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5552/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Ministero della Salute propone due motivi di ricorso per cassazione, nei confronti di B.G., per la cassazione della sentenza n. 5552/2018 resa dalla Corte d’Appello di Roma il 10.9.2018, notificata il 14.9.2018.

La sentenza impugnata ha rigettato l’appello del Ministero, confermando appieno gli esiti del giudizio di primo grado che aveva liquidato in favore del B. un cospicuo risarcimento dei danni (1.405.048,48 Euro) per i postumi permanenti riportati a seguito della contrazione di epatite C e sindrome HIV, e successive patologie legate alla immunodeficienza, a seguito di trasfusione in una struttura sanitaria pubblica.

Resiste il B. con controricorso illustrato da memoria.

Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria della manifesta infondatezza dello stesso.

Il decreto di fissazione dell’adunanza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio (tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria del controricorrente), condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore privilegiando una pronuncia nel senso della inammissibilità del ricorso.

Il Ministero propone due motivi di ricorso:

– con il primo, denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, perchè la corte d’appello si sarebbe limitata a definire generico il suo appello, laddove il Ministero avrebbe denunciato che non si fosse tenuto in conto che l’immunodeficienza acquisita era asintomatica, e quindi non aveva potuto incidere negativamente sulla organizzazione della vita del B., e poi perchè aveva preso in considerazione la contrazione da parte del controricorrente del morbo di Kaposi, senza spiegare in che misura questa malattia, a varia eziologia, potesse essere posta in relazione con le trasfusioni;

– con il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sempre in relazione alle due circostanze riportate sub specie di violazione di legge nel primo motivo: la corte non avrebbe dato conto in motivazione dei rilievi pur espressi dal Ministero sulla asintomaticità della malattia, e sulla sua inidoneità causale, finchè lungolatente, a danneggiare o comunque ad incidere negativamente sullo stile di vita del B., e sulla mancanza di prova del nesso causale tra trasfusioni, immunodeficienza e contrazione del morbo di Kaposi, finalizzati ad una diversa quantificazione del danno.

Entrambi i motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e, dunque, inammissibile è il ricorso.

Il primo motivo lo è perchè non riproduce il contenuto dell’atto di appello onde consentire di verificare se, in relazione ad esso, sia fondata la doglianza di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Il secondo perchè fa riferimento ad argomentazioni svolte nel giudizio di merito con riferimento alla c.t.u. senza fornire di questa alcuna indicazione specifica.

Inoltre, il secondo motivo non si colloca nel limitato àmbito del contenuto della censura indirizzabile verso la motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, secondo le note SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 8.700,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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