Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13731 del 08/06/2010
Cassazione civile sez. II, 08/06/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 08/06/2010), n.13731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, e domiciliato presso gli Uffici di questa in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
P.N. e C.S.;
– intimati –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza in data 12
dicembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza,
conclusioni alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, il
medesimo Sostituto Procuratore Generale.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 12 dicembre 2005, il Giudice di pace di Potenza, pronunciando sul ricorso proposto da P.N. e C.S. (rispettivamente proprietario e conducente dell’autovettura Fiat tg. (OMISSIS)) nei confronti del Ministero dell’interno, ha annullato l’opposizione proposta nei confronti del verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia stradale di Potenza per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, rilevando che per l’accertamento dell’infrazione era stato utilizzato un autovelox non sottoposto a revisione periodica;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Ministero dell’interno ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 dicembre 2006, sulla base di due motivi;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 e dell’art. 2700 cod. civ., nonchè motivazione erronea e insufficiente, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;
che il motivo è privo di fondamento;
che non sussiste il lamentato vizio di extrapetizione, giacchè risulta dal testo della sentenza impugnata che, con il ricorso depositato in data 15 giugno 2005, i ricorrenti eccepivano la nullità del verbale, lamentando, tra l’altro, proprio la mancata taratura o revisione periodica dell’autovelox utilizzato nella specie;
che il secondo mezzo censura violazione e falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45 e art. 142, comma 6, e degli artt. 192 e 345 reg. esec. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1995, n. 495), in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;
che il motivo è manifestamente fondato;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23978), in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura: tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie;
che, pertanto, ha errato il Giudice di pace ad accogliere l’opposizione sul rilievo che l’autovelox, con cui è stata accertato il superamento dei limiti di velocità, non era stato sottoposto a taratura periodica;
che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata, per l’esame degli altri motivi di opposizione, al Giudice di pace di Potenza, in persona di diverso giudicante;
che il Giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Potenza, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010