Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13731 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 23/09/2015, dep. 06/07/2016), n.13731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – rel. Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.L.A., elettivamente domiciliato a Roma, via

Casetta Mattei n. 239, presso lo studio degli avvocati Sergio

Tropea e Francesco Primavera, e rappresentato e difeso dall’avvocato

Vincenzo Taranto, giusta procura speciale a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/34/09 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il

26 gennaio 2009, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

settembre 2015 dal Consigliere Dottor Stefano Bielli;

udito, per la controricorrente Agenzia, l’avvocato dello Stato Mario

Capolupo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale

Dottor FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- Con sentenza n. 28/34/09, pronunciata il 24 novembre 2008, depositata il 26 gennaio 2009 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, (hinc: “CTR”) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di C.L.A., “n.q. di legale rappr. International Fish s.r.l.” avverso la sentenza n. 638/09/2004 della Commissione tributaria provinciale di Catania (hinc: “CTP”), condannando il contribuente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 200,00 per il primo grado ed in Euro 600,00 per il secondo grado.

Il giudice di appello premetteva che: a) al C. era stata notificata una cartella di pagamento per sanzioni IVA relative al 1997, in relazione all’atto di contestazione n. 200334/02; b) il contribuente aveva impugnato la cartella davanti alla CTP, deducendo la mancata notificazione del presupposto atto di contestazione; e) l’Agenzia delle entrate aveva obiettato che l’atto di contestazione era stato regolarmente notificato a mezzo posta il 20 giugno 2002; d) il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, perchè l’amministrazione finanziaria non aveva provato la notificazione dell’atto presupposto dalla cartella; e) l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello deducendo che l’atto di contestazione (regolarmente notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, a seguito di ritiro del plico depositato presso l’ufficio postale, come da documentazione prodotta in giudizio) non era stato impugnato; f) l’appellato aveva controdedotto osservando sia che l’appello era inammissibile per difetto di specificità dei motivi, avendo l’appellante ripetuto le motivazioni esposte in primo grado; sia che la notificazione dell’atto presupposto non si era perfezionata, in difetto di firma del destinatario e dell’impiegato postale ed in difetto di bollo dell’ufficio distributore sull’avviso di ricevimento, nonchè in mancanza di dati del documento di riconoscimento della persona che aveva ritirato il plico postale.

Su queste premesse, la CTR, accogliendo l’appello, rilevava che l’appellante aveva ampiamente documentato la regolarità della notificazione dell’atto di contestazione, divenuto conseguentemente esecutivo per mancata impugnazione.

2.- Avverso la sentenza di appello, il contribuente C.L. A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 13 – 16 marzo 2010. In particolare, con il terzo motivo di ricorso viene eccepito l’intervenuto giudicato esterno formatosi con la sentenza di appello n. 266/34/08 del 12 maggio 2008, depositata il 14 luglio 2008 e non impugnata, con cui era stato annullato l’atto di rettifica ed irrogazioni di sanzioni IVA per l’anno 1997 emesso nei confronti della s.r.l. International Fish e riguardante gli stessi fatti e la medesima sanzione di cui all’atto di contestazione asseritamente notificato al C. (legale rappresentante di detta società). Il ricorrente dichiara di depositare la sentenza con “attestazione del passaggio in giudicato” per mancata impugnazione nei termini di legge. Ha dichiarato un valore di causa compreso tra 26.000,00 ed Euro 52.000,00.

3.- L’Agenzia delle entrate, con controricorso notificato sia in data 27 aprile 2010, sia in data 26 maggio 2010, ammette la sopravvenienza del giudicato eccepito dal ricorrente ed informa che l’Agenzia delle entrate avrebbe in seguito provveduto all’annullamento dell’atto di contestazione ed al conseguente sgravio della impugnata cartella di pagamento. Conclude per la dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

4.- Il ricorrente C. deposita (con plico spedito il 17 settembre 2015) una memoria in cui nega che, in difetto di annullamento dell’atto impositivo e di sgravio, sia cessata la materia del contendere e chiede la vittoria delle spese di lite per essere stato “costretto ad incoare il presente giudizio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso, in quanto tardivamente notificato il 27 aprile 2010, dopo il decorso del termine di legge, avente scadenza domenica 25 aprile 2010 e, dunque, il 26 aprile 2010 (tenuto conto che il ricorso era stato notificato il 13 – 16 marzo 2010).

2.- Sempre in via preliminare, va esaminato, per ragioni di priorità logica, il terzo motivo di ricorso (ancorchè proposto per ultimo), con il quale viene sollevata l’eccezione di giudicato esterno, asseritamente sopravvenuto nelle more del termine di impugnazione per cassazione della sentenza n. 28/34/09, oggetto del presente giudizio.

Secondo il ricorrente, infatti, è passata in giudicato la sentenza di appello n. 266/34/08 del 12 maggio 2008, depositata il 14 luglio 2008 e non impugnata, con la quale è stato annullato l’atto di rettifica ed irrogazioni di sanzioni IVA per l’anno 1997 emesso nei confronti della sci. International Fish, riguardante gli stessi fatti e la medesima sanzione di cui all’atto di contestazione oggetto del presente giudizio e notificato al C. (legale rappresentante di detta società). Il ricorrente dichiara di depositare la sentenza con “attestazione del passaggio in giudicato”.

2.1.- L’eccezione di giudicato non è stata provata.

Infatti l’attestazione di segreteria che accompagna la citata sentenza n. 266/34/08 non contiene la certificazione che non è stata proposta impugnazione nei termini di legge, come richiesto dall’art. 124 disp. att. c.p.c., ma solo una anomala dichiarazione attestante che non è stata richiesta la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3. Se si considera che detta richiesta di trasmissione deve provenire dalla parte ricorrente e che la sua omissione (ove non sia necessario esaminare il fascicolo d’ufficio da parte della Corte di cassazione) non determina neppure l’improcedibilità del ricorso per cassazione, appare evidente che non v’è alcuna prova dell’invocato giudicato. Nè, ai fini del riconoscimento del suddetto giudicato, può farsi leva sul contenuto del controricorso dell’Agenzia delle entrate. Come visto, infatti, il controricorso è inammissibile, perchè notificato tardivamente e, quindi, non può essere preso in considerazione, neppure nella parte in cui riconosce il passaggio in giudicato della sentenza n. 266/34/08. L’Agenzia, del resto, è intervenuta nella odierna udienza di discussione dichiarando espressamente di non voler prendere posizione in ordine alla sussistenza del giudicato e di rimettersi alle determinazioni del Collegio sul punto e, comunque, chiedendo il rigetto del ricorso.

3.- Con il primo motivo del ricorso, corredato da quesito di diritto, il C. denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’insufficiente o apparente motivazione circa il fatto controverso e decisivo costituito dalla validità ed efficacia della notificazione dell’atto di contestazione delle sanzioni IVA per l’anno 1997, presupposto dalla cartella di pagamento impugnata.

Secondo il ricorrente, la CTR, nell’affermare che l’Agenzia delle entrate aveva ampiamente documentato la regolarità della notificazione dell’atto di contestazione (divenuto conseguentemente esecutivo per mancata impugnazione), è incorso nel denunciato vizio di motivazione, non avendo specificato le ragioni di tale conclusione, Formula il seguente quesito di diritto:”se l’avere il giudice di appello formulato un giudizio di validità ed efficacia della notifica dell’atto di contestazione delle sanzioni IVA per l’anno 1997, cui ha fatto seguito l’iscrizione a ruolo e la relativa cartella di pagamento impugnata dall’odierno ricorrente, senza specificare il processo cognitivo attraverso il quale egli è passato dalla sua iniziale necessitata condizione di ignoranza intorno all'(in)esistenza di vizi della notifica dell’atto irrogativo delle sanzioni alla conoscenza finale della validità della notifica dell’atto di contestazioni delle sanzioni de quo, comporti un vizio di insufficiente e/o apparente motivazione della decisione circa un fatto controverso e decisivo per la decisione”.

2.1.- Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, prospetta un motivo ed un quesito astrattamente formulati, privi di qualsiasi collegamento con la fattispecie concreta. La CTR, dopo aver ricordato che l’appellante Agenzia delle entrate aveva dedotto che l’atto di contestazione era stato regolarmente notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, a sèguito di ritiro del plico depositato presso l’ufficio postale, come da documentazione prodotta in giudizio, ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate aveva ampiamente documentato tale regolarità della notificazione. Il ricorrente per cassazione, invece di indicare i fatti integranti la denunciata invalidità della notificazione e non considerati dal giudice di appello, si è limitato ad opporre alla valutazione della CTR (la notificazione si era validamente perfezionata con il ritiro del plico depositato presso l’ufficio postale) una propria opposta valutazione (la notificazione era invalida), senza indicare le circostanze decisive e non valutate dal giudice di merito di secondo grado. Ne deriva l’inammissibilità del motivo.

3.- Con il secondo motivo del ricorso, corredato da quesito di diritto, il ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – l’insufficiente motivazione della sentenza e la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 5, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3.

Per il ricorrente, la motivazione della sentenza è “insufficiente ed erronea” nella parte in cui ritiene regolare la notificazione dell’atto di contestazione, perchè: a) nell’avviso postale di ricevimento non è attestata l’assenza del destinatario e delle altre persone abilitate alla ricezione; b) lo stesso avviso non precisa la data di deposito presso la casa comunale; c) non è stata prodotta la raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale; d) non v’è attestazione (con controfirma dell’agente postale, riscontrandosi solo una sigla con data 20 giugno 2002) del ritiro del piego (avvenuto ad opera di soggetto non identificato) entro i dieci giorni di giacenza presso l’ufficio postale. Il contribuente richiama la giurisprudenza di legittimità relativa alla nullità della cartella di pagamento il cui atto presupposto non sia stato notificato e formula un quesito diretto a richiedere se le suddette omissioni comportino la “nullità della notifica dell’atto di contestazione con conseguente nullità della cartella di pagamento successivamente notificata in assenza dell’atto presupposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19” rette: successivamente notificata in mancanza di valida notificazione dell’atto presupposto.

3.1.- Il secondo motivo è inammissibile, perchè prospetta in modo unitario ed inestricabile due diversi mezzi di impugnazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Anche il quesito formulato cumula in modo promiscuo ed indistinguibile aspetti di violazione di legge (“se la L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 5, debba essere interpretato nel senso che…1” e di vizio di motivazione (le circostanze sopra riportate alle lettere da a a d non sarebbero state prese in considerazione dalla CTR). Oltre a ciò, il motivo è inammissibile per l’ulteriore ed autonoma ragione del difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto il contenuto degli atti rilevanti del procedimento notificatorio.

4.- In conclusione, vanno dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso e va rigettato il terzo.

5.- La partecipazione dell’Agenzia delle entrate alla discussione, nonostante l’inammissibilità del controricorso, comporta che la pronuncia sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità (che seguono la soccombenza) va limitata all’attività difensiva effettivamente espletata.

PQM

Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso e rigetta il terzo; condanna la ricorrente a rimborsare all’Agenzia delle entrate le spese di lite, che si liquidano in Euro 1.800,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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