Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13731 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 03/07/2020), n.13731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28870-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA,

103, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA ARCURI, rappresentato

e difeso dall’avvocato DOMENICO CHIAPPETTA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A RL, in persona del

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFIILIPPO

COLETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

T.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 621/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

RILEVATO

che:

C.E. propone due motivi di ricorso per cassazione nei confronti della Società Cattolica di ass.ni soc. coop. a r.l., nonchè di T.A., avverso la sentenza n. 621/2018 della Corte d’Appello di Catanzaro.

Espone di aver convenuto in giudizio la T. e la sua compagnia di assicurazioni chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocatigli dall’incidente di cui era esclusivo responsabile P.A., conducente del veicolo di proprietà della T.: in particolare, assumeva che in una strada di montagna, che il C. si trovava a percorrere a piedi, il camion condotto dal P., passando su un tratto della sede stradale ove si trovavano alcuni pezzi di legno, provocava con la ruota posteriore la rottura di un pezzo di legno che schizzava colpendo l’attore all’occhio destro provocandogli gravi lesioni permanenti.

La Cattolica Ass.ni resiste con controricorso.

Il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda risarcitoria ritenendo provata la ricostruzione dei fatti dell’attore, condannando la compagnia di assicurazioni in solido con la proprietaria del veicolo danneggiante a risarcire al C. l’importo di circa 150.000,00 Euro.

La sentenza di appello sovvertiva integralmente l’esito del giudizio di primo grado, ritenendo che la versione dei fatti fornita dal C. non fosse plausibile e che fosse contrastante con le prime dichiarazioni rese da lui e dalla moglie al pronto soccorso, secondo le quali il ricorrente si feriva con una scheggia di legno allorchè nella sua abitazione spaccava alcuni ceppi per il camino con l’accetta. Di conseguenza, la corte d’appello svalutava la rilevanza probatoria del CID, anche alla luce della testimonianza, ritenuta non convincente, di un soggetto asseritamente trasportato sul camion, e riteneva non provato il verificarsi stesso del sinistro come accadimento storico allegato dall’attore, con coinvolgimento del camion.

Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria della manifesta infondatezza dello stesso.

Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore, pur ritenendo più appropriato privilegiare un esito negativo dell’esame del ricorso nel senso della inammissibilità di esso.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, indicati nelle risultanze delle prove testimoniali, che la corte d’appello ha ritenuto poco credibili.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. ed ancora l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Come anticipato nella proposta, il primo motivo è inammissibile in quanto il fatto decisivo, la cui omessa considerazione è deducibile nei ristretti limiti attuali di rilevanza del vizio di motivazione, deve essere una precisa circostanza di fatto, la cui considerazione sia stata totalmente pretermessa, e che, ove considerata avrebbe avuto una rilevanza idonea a cambiare gli esiti del giudizio: non può dedursi sub specie di omesso esame l’esame delle risultanze istruttorie effettuato dal giudice di merito, che non abbia dato l’esito sperato dalla parte.

Il secondo motivo è totalmente infondato, e pertanto inammissibile, in quanto non è riscontrabile alcuna violazione delle norme citate: la corte d’appello ha escluso la prova del presupposto fattuale che avrebbe condotto all’applicabilità di tali norme, ovvero essersi verificato il danno all’occhio del ricorrente, ferito da una scheggia di legno, a causa di una condotta tenuta dal camion assicurato con la Cattolica Ass.ni.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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