Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13730 del 31/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13730 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

e

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Flamini Antonio

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
585/2010/39 depositata il 31/5/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8/5/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, doti Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Flamini Antonio

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
contro la sentenza della CTP di Latina n. 283/7/2007 che aveva accolto

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

15

19553/11

il ricorso av-

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 31/05/2013

verso la cartella di pagamento n. 0572006003153888 per iva 2003 emessa ex art. 36 bis dpr
600/73 a seguito del mancato riconoscimento di un credito di imposta.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo . Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/5/2013 per l’adunanza della Corte in

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 17 e 25 dpr 602/3 e 36 bis dpr 600/73, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha affermato la necessità di una motivazione
della cartella oggetto di impugnazione.
La censura è infondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
9224 del 21/04/2011; Sez. 5, Sentenza n. 26330 del 16/12/2009) secondo cui la cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, laddove l’Amministrazione abbia rettificato le eccedenze indicate dai ricorrenti non in base ad un errore materiale o di calcolo ,
bensì a seguito di una rettifica dell’eccedenza d’imposta, senza specificare la ragione di tale
rettifica Corte. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 8/5/2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

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