Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13730 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. III, 22/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.D. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SATRICO 29, presso lo studio dell’avvocato GALLUZZO

GIANLUCA, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore in carica pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8040/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI del

23/06/09, depositata il 26/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 21 settembre 2009 G.D. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 26 giugno 2009 dal Tribunale di Napoli che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva rigettato la domanda di cancellazione di iscrizione ipotecaria.

L’Agenzia del Territorio di Napoli non ha espletato attività difensiva (rectius: si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso).

2 I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata ne:l motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, nullità dell’atto di appello notificato dall’Avvocatura art. 83 c.p.c. – L. n. 103 del 1970; con il secondo motivo, inammissibilità dell’appello proposto dall’Avvocatura artt. 113 – 119 c.p.c.; con il terzo motivo, inammissibilità dell’appello formulato dall’Avvocatura art. 345 c.p.c.; con il quarto motivo, giudicato interno artt. 342 – 345 – 346 c.p.c..

Nessuna delle suddette censure presenta il prescritto quesito, idoneo a postulare l’enunciazione di un principio di diritto, decisivo per il giudizio e, nel contempo, di applicabilità generalizzata, fondato sulle norme rispettivamente indicate.

Inoltre le generiche argomentazioni poste a sostegno di ciascuna censura prescindono totalmente dalle motivazione della sentenza impugnata e, quindi, non ne costituiscono specifiche ragioni di critica.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5. – Ritenuto.

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3 00,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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