Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1373 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 26/01/2010), n.1373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la decisione n. 1/6/07 della Commissione tributaria regionale

di Ancona, emessa il 12 gennaio 2007, depositata il 12 febbraio 2007,

R.G. 1033/05;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Nunzio Wladimiro;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 21 luglio 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate di Pesaro alla richiesta di rimborso del contribuente G.G. delle somme pagate in autotassazione negli anni dal 1999 al 2002 sulla pensione corrispostagli dall’Etablissement d’Assurances contre la viellesse et l’invaliditè, per rapporto di lavoro dipendente prestato in Lussemburgo. Il ricorrente invocava l’applicazione in suo favore dell’art. 18 secondo comma della Convenzione italo-lussemburghese, intesa ad evitare le doppie imposizioni, recepita in Italia dalla L. n. 747 del 1982.

2. La C.T.P. di Pesaro accoglieva il ricorso ritenendo fondata la richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di rimborso dell’imposta IRPEF per gli anni dal 1999 al 2002 per complessivi Euro 1.346,98.

3. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate di Urbino rilevando la invalidità della procura rilasciata dal ricorrente al difensore, la errata interpretazione della convenzione in questione, la mancata prova dell’ammontare preteso a rimborso.

4. La C.T.R. rigettava l’appello.

5. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione: a) violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 1 e 2, della Convenzione Italia – Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali firmata il 3 giugno 1981 ratificata in Italia con L. n. 747 del 1982, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; c) violazione sotto altro profilo dell’art. 18, commi 1 e 2, della stessa Convenzione nonchè del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15.

Ritiene che:

1. L’interpretazione dell’art. 18 della Convenzione perorata dall’Agenzia appare preferibile perchè più aderente al testo normativo e più congrua rispetto alla ratio generale dello strumento internazionale. Sotto il primo profilo per il riferimento alla natura sociale delle prestazioni previdenziali previste dal secondo comma dell’art. 18. Sotto il secondo profilo per la generale attrazione delle pensioni all’imposizione da parte del solo Stato di residenza del percettore; sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese processuali dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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