Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1373 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1373 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 19624-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico – in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
FIORI ANTONELLA FRINNL64E50A421I, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
TALLADIRA, rappresentata e difesa dall’avvocato BONGARZONE ANTONIO
ROSARIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controrkorrente e ricorrente incidentale –

“11-f

Ric. 2011 n. 19624 sez. ML – ud. 07-11-2013

Data pubblicazione: 23/01/2014

- ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 2902/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
25.3.2010, depositata il 27/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

CORASANITI.
Fatto e diritto
La Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della
Corte d’appello di Roma del 27.7.2010 che aveva accertato che il contratto a
tempo determinato stipulato dall’ 11 maggio al 31 maggio 1999 con Antonella Fiori
“per esigente ecnionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti
occupnionali in corso…” era nullo ed aveva disposto la conversione a tempo
indeterminato del rapporto condannando la società al risarcimento del danno.
La Fiori si è costituita con controricorso per resistere ed ha proposto a sua volta
ricorso incidentale.
Nelle more della definizione del giudizio le parti hanno conciliato la controversia
depositando il relativo verbale (verbale del 6.9.2012).
Tanto premesso si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte – cfr. ex
plurimis Cass. n. 16341/2009 – quando nel corso del giudizio di legittimità
intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere, come
la conciliazione della lite, ma non risulti possibile un declaratoria di rinuncia agli atti
o alla pretesa sostanziale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo
venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel
merito.
5. Poiché tale è la situazione nel caso in esame, i ricorsi principale ed incidentale,
riuniti, devono esser dichiarati inammissibili.
Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della
natura della controversia e del suo complessivo esito.

Ric. 2011 n. 19624 sez. ML – ud. 07-11-2013

-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE

P. Q.M.
LA CORTE
Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

9_,(3,

Presidente

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013

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