Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1373 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29654-2018 proposto da:

D.S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato IROLLO GAETANO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

VALENTE NICOLA, MASSA MANUELA, CIACCI PATRIZIA, PULLI CLEMENTINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1848/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La corte di appello di Napoli con la sentenza n. 1848/2018 aveva rigettato il ricorso di D.S.I. avverso la decisione con la quale il locale tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei maturati per l’assegno di invalidità civile, i cui requisiti sanitari erano stati accertati con precedente ATP, ed aveva compensato per metà le spese di lite. La corte territoriale aveva ritenuto corretta la statuizione di compensazione parziale adottata dal tribunale in quanto lo stesso aveva dato conto della parziale scelta compensativa sul presupposto che il riconoscimento del diritto fosse intervenuto prima del ricorso e materialmente avvenuto a pochi mesi di distanza. Il giudice d’appello ritenendo convincente la decisione ed immune da vizi, anche in considerazione dei tempi tecnici necessari alla predisposizione dei mandati di pagamento da parte dell’Ente di previdenza, aveva rigettato il ricorso.

Avverso detta decisione la de Siena aveva proposto ricorso affidato ad un solo motivo.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Con unico motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009 e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Rilevava il ricorrente l’errata statuizione sulla (parziale) compensazione delle spese in ragione del principio di causalità. In particolare deduceva che l’Istituto aveva provveduto al pagamento dei ratei in questione solo nelle more del rinvio del giudizio d’appello, rispetto al quale, in prima udienza non si era costituito.

Il motivo risulta infondato.

Questa Corte ha chiarito che “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass.n. 19613/2017).

La decisione compensativa risulta peraltro coerente e rispettosa dei principi espressi (Cass. n. 1997/2015; Cass.n. 24531/2010; Cass.n. 1422/2006) in tema di adeguata motivazione da parte del giudice sulla scelta adottata poichè, nel caso in esame, la corte territoriale (e prima ancora il tribunale), aveva posto a fondamento della compensazione i tempi intercorsi tra riconoscimento del diritto e azione giudiziaria, nonchè i necessari “tempi tecnici per la predisposizione dei mandati di pagamento da parte della p.a”.

Il ragionevole supporto argomentativo della scelta di compensare le spese esprime la valutazione di merito del giudice non più sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l’applicazione dell’art. 152 disp. attuaz. c.p.c..

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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