Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1373 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 30/09/2010, dep. 21/01/2011), n.1373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – est. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20691/2002 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVEZZANO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.L.E., D.L.G., B.L., B.

S., D.L.B., D.L.M.L.R., D.L.

F., D.L.M., D.L.M.L., DE.LU.EL.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio

dell’avvocato DI GRAVIO Dario, che li rappresenta e difende, giusta

delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 107/2001 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 12/06/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/09/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato SANTORO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DI GRAVIO VALERIO, per delega

dell’Avvocato DI GRAVIO DARIO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M., M.L., M.L.R., F., G., B., El. ed D.L.E., S. e L., eredi di De.Lu.El., proposero ricorso alla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila avverso l’avviso di accertamento e liquidazione con cui amministrazione finanziaria aveva rettificato da L. 1.372.441.500 a L. 1.611.407.000 il valore dei cespiti ereditari.

La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso affermando che l’ufficio non aveva dato la prova del maggior valore accertato.

L’appello proposto dall’amministrazione finanziaria nella contumacia degli appellati venne dichiarato inammissibile in quanto notificato con consegna di un’unica copia al procuratore dei ricorrenti dei quali peraltro lo stesso non era domiciliatario.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle finanze. Le relative spese possono essere compensate per giusti motivi.

E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate prospettata dai contro ricorrenti.

Con riferimento alle generiche riserve da essi formulate in ordine alla ritualità della notifica del ricorso a taluni di essi, l’eccezione non può essere presa in considerazione per mancanza di specificità ed è comunque superata dalla loro costituzione nel presente grado del giudizio.

Con riferimento alla dedotta mancanza dell’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, è sufficiente osservare che la norma riguarda l’appello e non il ricorso per cassazione e che comunque la stessa non è più applicabile dopo l’istituzione delle Agenzie delle entrate.

L’Agenzia delle entrate ha dedotto violazione degli artt. 160, 162 e 291 cod. proc. civ. (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63).

Il ricorso è fondato.

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello perchè notificato in un’unica copia al procuratore costituito nonostante che gli eredi non avessero eletto domicilio presso di lui.

L’unicità della copia consegnata al difensore di più parti non rende nulla la notificazione (Sez. U., Sentenza n. 29290 del 15/12/2008 ed altre conformi successive).

Nè determina la nullità della notifica la consegna al procuratore costituito, ancorchè non domiciliatario (Sez. U., Sentenza n. 29290 del 15/12/2008).

E’ superfluo aggiungere che comunque si sarebbe trattato eventualmente di nullità e non di inesistenza con conseguente applicabilità dell’art. 291 cod. proc. civ. con effetto ex tunc. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata. La difforme pronunzia della Cass. N. 3539 del 2010 tra le stesse parti non può essere seguita in quanto in contrasto con gli insegnamenti delle Sezioni unite sopra richiamati.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso e di conseguenza cassa la sentenza impugnata rinviando la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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